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Siglato il CCNL definitivo per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Enti Locali

By Redazione

L’Aran ha reso noto che il giorno 11 aprile 2008 CGIL FP, CGIL, CISL FPS, UIL FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali, UIL, DICCAP, e CONFSAL hanno siglato in via definitiva il CCNL per il
personale non dirigente del Comparto Regioni ed Enti Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
Il CCNL, che ha decorrenza 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per queòòa economica, si applica a tutto il
personale (esclusi i dirigenti) assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati
dall’art. 9, comma 1, del CCNQ dell’11 giugno 2007.

Provvedimenti disciplinari
Il CCNL inasprisce le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari.
Nei confronti dei seguenti comportamenti illeciti, in particolare, si applica la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa (di importo pari a 4
ore di retribuzione):
– inosservanza delle disposizioni di servizio (anche in tema di assenze per malattia) e dell’orario di lavoro;
– condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
– negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare
attività di custodia o vigilanza;
– inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
– rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente;
– insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, invece, si applica:
– recidiva nelle suddette mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
– particolare gravità delle suddette mancanze;
– assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
– ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
– svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
– testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
– comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
– litigi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
– manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, fatta eccezione per l’espressione della libertà di pensiero;
– atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
– violazione di obblighi di comportamento non compresi nei casi precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
– sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
Il CCNL, inoltre, elenca i comportamenti illeciti per cui è prevista la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di 6 mesi, gli atti che sono puniti con il licenziamento con preavviso e quelli sanzionabili con il licenziamento senza preavviso.
Tra questi ultimi è prevista una novità importante: viene licenziato senza preavviso il dipendente arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o
concussione o corruzione e per il quale l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

Nuovo stipendio tabellare
Gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati come segue:

Nuovo stipendio tabellare
Valori in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima

Categoria

dal 1 gennaio 2006

dal 1 febbraio 2007

D6

26.108,36

27.410,32

D5

24.532,05

25.664,86

D4

23.393,72

24.531,76

D3

22.349,30

23.492,14

D2

20.401,69

21.435,89

D1

19.359,72

20.398,71

C5

20.080,85

21.128,52

C4

19.341,84

20.356,91

C3

18.691,36

19.709,42

C2

18.150,91

19.159,46

C1

17.685,06

18.695,75

B7

18.094,39

19.115,20

B6

17.580,41

18.476,38

B5

17.244,07

18.141,59

B4

16.930,45

17.829,41

B3

16.662,53

17.562,72

B2

16.050,20

16.900,41

B1

15.761,98

16.613,51

A5

16.118,56

16.932,45

A4

15.761,33

16.576,86

A3

15.460,24

16.277,16

A2

15.149,20

15.943,55

A1

14.928,81

15.724,17

 

Nuovo stipendio tabellare dal 1 febbraio 2007
Valori in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima

Categoria

D

D1
20.398,71

D2
21.435,89

D3
23.492,14
23.492,14

D4
24.531,76

D5
25.664,86

D6
27.410,32

 

C

C1
18.695,75

C2
19.159,46

C3
19.709,42

C4
20.356,91

C5
21.128,52

 

B

B1
16.613,51

B2
16.900,41

B3
17.562,72
17.562,72

B4
17.829,41

B5
18.141,59

B6
18.476,38

B7
19.115,20

A

A1
15.724,17

A2
15.943,55

A3
16.277,16

A4
16.576,86

A5
16.932,45

CCNL per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Enti Locali

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