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Alimentari: firmato l'accordo in materia di contratti a termine per stagionalità

By Redazione

In data 17 marzo 2008, le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e la delegazione delle Associazioni dell’industria alimentare hanno siglato l’accordo per la individuazione
delle attività stagionali escluse dalla disciplina limitativa della successione dei contratti di lavoro a tempo determinato e per la definizione della durata massima dell’ulteriore
successivo contratto a termine, stipulabile in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi.
L’accordo, che attua il rinvio legislativo di cui all’art. 5, comma 4-ter, e comma 4-bis, del DLgs. n. 368/2001 (così come modificato dalla Legge n. 247/2007), prevede che la disciplina
sulla successione dei contratti a tempo determinato non si applichi alle attività stagionali definite dal DPR 1525/1963 e alle attività connesse ad esigenze definite
dell’organizzazione tecnico produttiva ed a caratteristiche peculiari del settore merceologico dell’azienda.
Ne consegue che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato non si applica ai contratti riconducibili alle stagionalità in senso ampio “e cioè alle
attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad un’intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche ed alle variazioni
climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizioni e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo pubblicitarie per un periodo di tempo limitato”.

Accordo attuativo del rinvio legislativo di cui all’art. 5, comma 4-ter e
comma 4-bis del dlgs n. 368/2001 come modificati dalla legge n. 247/2007

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