Sicurezza e tutela dei lavoratori in cucina

21 Ottobre 2010
Ritmi di lavoro frenetici in spazi molte volte limitati e scarsa attenzione rivolta alla formazione del personale e all’uso di dispositivi di protezione individuali, contribuiscono ad accrescere
il numero di infortuni all’interno delle cucine di pubblici esercizi e laboratori alimentari.
Preparare alimenti è un mestiere che comporta forti responsabilità oltre a notevoli rischi: i cuochi, infatti, rientrano tra le categorie di lavoratori maggiormente colpiti da incidenti
sui luoghi di lavoro, seguiti da camerieri, inservienti, baristi, rosticcieri e pizzaioli.
I dati Inail più recenti, dimostrano che In Italia gli infortuni provenienti esclusivamente dagli operatori del settore ristorazione-alberghi, si aggirano su una stima di 33.500 l’anno. Un
infortunio su tre avviene nei ristoranti (seguono mense, alberghi, bar, villaggi turistici e campeggi) e le cause più frequenti sono scivolamenti, movimenti bruschi o un uso improprio di
utensili e attrezzature, che possono provocare gravi danni alla colonna vertebrale, alle caviglie o alle mani.
IL TESTO UNICO 81/08: OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Per chiarire l’aspetto legato alle responsabilità delle figure volte a preservare e salvaguardare la sicurezza sui luoghi di lavoro, è opportuno prendere in esame il Testo Unico della
Sicurezza 81/08, che subentra all’ex D.Lgs. 626/94.
Rispetto al decreto precedente, vengono, approfonditi ancor più nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità ai quali sono esposti i diversi attori dello scenario lavorativo: datore
di lavoro, responsabile servizio prevenzione e protezione, preposto, incaricato primo soccorso, incaricato lotta antincendio, medico competente, rappresentante dei lavoratori, lavoratori.
L’inosservanza dei principi sanciti nel Testo Unico, implica pesanti sanzioni di natura amministrativa e penale che, oltre a penalizzare il singolo individuo, hanno forti ripercussioni
sull’intera organizzazione aziendale.
FIGURA |
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ |
DATORE DI LAVORO |
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RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) |
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PREPOSTO |
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INCARICATO PRIMO SOCCORSO (IPS)
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INCARICATO LOTTA ANTINCENDIO (ILA) |
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MEDICO COMPETENTE |
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) |
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LAVORATORE |
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CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO IN CUCINA
Gli infortuni e le malattie professionali sono spesso generati da una scarsa conoscenza dei rischi specifici all’interno del proprio ambito lavorativo e variano anche in base alla mansione
svolta dall’operatore.
Come noto, ogni cucina è ricca di oggetti pericolosi, alcuni taglienti come coltelli, affettatrici e grattugie, altri che possono esporre al rischio di ustioni, come forni e macchine bar;
per non parlare poi di tutti i prodotti chimici che spesso vengono utilizzati in modo non corretto dagli operatori, il più delle volte sprovvisti degli adeguati dispositivi di protezione.
Inoltre, a generare infortuni contribuiscono azioni o comportamenti non idonei, come ad esempio il camminare su un pavimento ancora bagnato o scaricare merci pesanti mantenendo una postura
scorretta.
E’ necessario pertanto individuare e valutare i rischi più frequenti, informando e formando adeguatamente il personale sulle cause più frequenti di infortuni, attraverso specifici
corsi di formazione, molti dei quali obbligatori per legge.
CAUSE |
COME RIDURRE IL RISCHIO |
RISCHIO DA URTI, CADUTA E SCIVOLAMENTO |
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Rischi collegati direttamente all’ambiente di lavoro, presenza di |
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RISCHIO DA TAGLIO |
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Utilizzo scorretto di affettatrici, tritacarne, taglia cotolette, |
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RISCHIO DA USTIONE |
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Utilizzo scorretto di forni elettrici, a microonde, macchine bar. |
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RISCHIO MICROCLIMATICO |
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Accesso o permanenza non idonea in ambienti umidi, eccessivamente
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RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |
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Movimenti inidonei in fase di carico/scarico e stoccaggio |
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RISCHIO CHIMICO |
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Uso non corretto dei prodotti chimici durante le operazioni di |
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SISTEMA SANZIONATORIO PER COMPORTAMENTI OMISSIVI
Tra le principali novità introdotte dal Testo Unico rientra la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di
lavoro, personale preposto, e lavoratori, commisurando le sanzioni ai rischi delle attività in corso. Da segnale l’entrata in vigore del D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, che ha apportato una
profonda rivisitazione all’impianto sanzionatorio originario del “Testo Unico”. L’obiettivo è di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
DATORE DI LAVORO – sanzioni per mancata: |
SANZIONI |
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Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € |
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Ammenda da euro 3.000 a 9.000 € |
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Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 € |
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Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € |
PREPOSTO – sanzioni per mancata: |
SANZIONI |
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Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 € |
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Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 € |
LAVORATORE – sanzioni per |
SANZIONI |
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Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 €. |
Massimo Giubilesi
Redazione Newfood.com+WebTv