Sanzioni per chi non fornisce informazioni complete
3 Novembre 2009
Dal 29 luglio di quest’anno sono entrate in vigore nuove sanzione in caso in cui si fornisca una incompleta informazione “negli atti, nella corrispondenza e sul… sito interntet”.
Le sanzioni, che vanno da 206 a 2.065 euro, colpiscono (ex art. 42 della legge 88/09) chi non fornisce le informazioni previste dall’articolo 2250 del codice civile e cioè:
-
Sede della società, numero di iscrizione e ufficio del registro delle imprese dove è iscritta
-
Capitale effettivamente versato, come risulta esistente dall’ultimo bilancio
-
Stato di liquidazione della società in seguito a scioglimento
-
Stato di società (solo per spa o srl) con unico socio.
-
Per le sole società di capitali l’obbligo di pubblicare le informazioni è anche sui loro siti internet
Per completezza espositiva si deve aggiungere che l’articolo 2497 bis del c.c. prevede la pubblicità negli atti e corrispondenza dello status di società soggetta a direzione e
coordinamento nell’ambito di gruppi societari.
Data l’ampiezza della possibile lettura de “atti e corrispondenza” si palesano, da più aziende ed interpreti della norma, dubbi su:
-
quali siano in concreto i documenti sui quali scrivere quanto prescritto dall’articolo 2250 del c.c. (sposando una lettura estesa si arriverebbe a dover iscrivere tutte le informazioni
anche sui biglietti da visita, i volanti pubblicitari …) -
chi sia l’organo competente ad effettuare i controlli ed elevare la sanzione di cui all’art. 2630 del codice civile (secondo Pierluigi Soldini – area diritto d’impresa di Unioncamere – il
registro imprese può essere investito solo del compito di elevare la sanzione ma non di effettuare il controllo)
A conclusione si segnala che alcuni senatori del gruppo udc-svp-autonomie hanno presentato un emendamento per riscrivere l’articolo 2630 del c.c. togliendo “l’applicazione delle sanzioni per
chi non fornisce negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica”.
Dott. Franco ALESSIO
info@studio-alessio.it
Redazione Newsfood.com




