Sanzioni per chi non fornisce informazioni complete

Sanzioni per chi non fornisce informazioni complete

By Redazione

Dal 29 luglio di quest’anno sono entrate in vigore nuove sanzione in caso in cui si fornisca una incompleta informazione “negli atti, nella corrispondenza e sul… sito interntet”.

Le sanzioni, che vanno da 206 a 2.065 euro, colpiscono (ex art. 42 della legge 88/09) chi non fornisce le informazioni previste dall’articolo 2250 del codice civile e cioè:

  • Sede della società, numero di iscrizione e ufficio del registro delle imprese dove è iscritta

  • Capitale effettivamente versato, come risulta esistente dall’ultimo bilancio

  • Stato di liquidazione della società in seguito a scioglimento

  • Stato di società (solo per spa o srl) con unico socio.

  • Per le sole società di capitali l’obbligo di pubblicare le informazioni è anche sui loro siti internet

Per completezza espositiva si deve aggiungere che l’articolo 2497 bis del c.c. prevede la pubblicità negli atti e corrispondenza dello status di società soggetta a direzione e
coordinamento nell’ambito di gruppi societari.

Data l’ampiezza della possibile lettura de “atti e corrispondenza” si palesano, da più aziende ed interpreti della norma, dubbi su:

  • quali siano in concreto i documenti sui quali scrivere quanto prescritto dall’articolo 2250 del c.c. (sposando una lettura estesa si arriverebbe a dover iscrivere tutte le informazioni
    anche sui biglietti da visita, i volanti pubblicitari …)

  • chi sia l’organo competente ad effettuare i controlli ed elevare la sanzione di cui all’art. 2630 del codice civile (secondo Pierluigi Soldini – area diritto d’impresa di Unioncamere – il
    registro imprese può essere investito solo del compito di elevare la sanzione ma non di effettuare il controllo)

A conclusione si segnala che alcuni senatori del gruppo udc-svp-autonomie hanno presentato un emendamento per riscrivere l’articolo 2630 del c.c. togliendo “l’applicazione delle sanzioni per
chi non fornisce negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica”.

Dott. Franco ALESSIO

info@studio-alessio.it

Redazione Newsfood.com

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