Scheda di trasporto e proprietario della merce
11 Settembre 2009
È possibile sostituire la scheda di trasporto con il documento di trasporto aggiungendo a quest’ultimo quanto richiesto alla scheda di trasporto (circolare interministeriale Interno e
Trasporti del 17 luglio 2009). In dettaglio si tratta di aggiungere ai dati normativamente richiesti al d.d.t.: i dati del proprietario della merce, del committente del trasporto e del
caricatore, del numero di iscrizione all’albo del vettore, dei luoghi di carico e di scarico della merce, della sottoscrizione del committente e delle eventuali informazioni richieste nei campi
della scheda di trasporto denominati “eventuali dichiarazioni”, “eventuali istruzioni” e “osservazioni varie”.
Uno degli elementi essenziali della scheda di trasporto è l’indicazione del proprietario della merce. Questa informazione apparentemente di semplice reperibilità può, in
realtà, celare insidie.
La proprietà si acquista, ex artt. 922 e 1376 del codice civile, abitualmente con la manifestazione del consenso delle parti. Siccome in base all’art 1470 del codice civile l’atto di
compravendita si perfeziona con l’accordo delle parti interessate è assolutamente ininfluente il passaggio fisico della merce o il pagamento del dovuto.
Tutto questo significa che la proprietà si può trasferire: alla consegna della merce all’autotrasportatore, all’arrivo della merce a destinazione ecc….. a seconda del tipo di
contratto.
Se prima definire chi fosse e quando il proprietario della merce durante il trasporto poteva essere utile, ad esempio, per definire controversie sui danni causati alla merce durante il
trasporto, ora è anche utile (anzi essenziale) per poter compilare correttamente al scheda di trasporto.
Si è correttamente sostenuto che per individuare le clausole contrattuali che regolano consegna e trasferimento di rischi relativi alle merci trasportate si possono utilizzare gli
International commercial terms della International chamber of commerce. Queste sono un ottimo punto di riferimento per la corretta compilazione della scheda di trasporto ma l’indicazione delle
informazioni da indicare nella scheda di trasporto, devono, sempre come da autorevole dottrina, coincidere sempre con quanto richiesto dal decreto del ministro delle infrastrutture del 30
giugno 2009. Non è possibile in sostanza sostituire tutti i dati identificativi del proprietario della merce (denominazione sociale, sede ecc…) scrivendo un articolo di riferimento
ad una norma (in questo caso l’Incoterm 2000).
Dott. Franco Alessio info@studio-alessio.it
Redazione Newsfood.com





