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Ritiro usato

Ritiro usato

By Redazione

Dal 18 giugno i commercianti di elettrodomestici e di apparecchiature elettriche ed elettroniche saranno obbligati a ritirare gratuitamente i rifiuti tecnologici , il cliente potrà
recarsi presso un punto vendita qualsiasi e riconsegnare il bene obsoleto o non funzionante al momento dell’acquisto del nuovo prodotto,condizione necessaria però è che il bene
acquistato e quello ceduto siano di tipo equivalente; es: scegliendo un lettore mp3 si potrà restituire un walkman.

Unica limitazione a tale obbligo di ritiro si ha se l’oggetto obsoleto comporta il rischio di contaminazione del personale,oppure manca di componenti essenziali,o se contiene rifiuti diversi
dai RAEE ( rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Per essere autorizzati al ritiro,deposito,trasporto del RAEE i commercianti dovranno inviare una comunicazione alla sezione regionale dell’albo gestori ambientali presso le camere di commercio
dei capoluoghi di regione.

Una volta che il cliente consegna il vecchio prodotto al gestore,bisognerà compilare uno schedario di carico e scarico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
riportando la tipologia del rifiuto,nominativo indirizzo e codice fiscale del consumatore.

Se il RAEE prima di essere trasportato al centro di raccolta comunale viene raggruppato all’interno del punto vendita dove si esercita l’attività,l’esercente per trasferire il prodotto
al centro di raccolta, dovrà solamente compilare il documento semplificato di trasporto;mentre se i beni obsoleti vengono depositati,prima di essere smaltiti,in un luogo esterno dal
punto vendita,il trasporto tra il negozio e il magazzino deve essere accompagnato da fotocopie delle pagine dello schedario di carico e scarico(documenti che verranno momentaneamente archiviati
in quel luogo),e dalla compilazione del documento semplificato di trasporto,a questo punto i RAEE possono essere raggruppati in luoghi diversi dal punto vendita,successivamente poi,per
trasportare i beni dal magazzino al centro di raccolta comunale si compilerà nuovamente un altro documento semplificato di trasporto.

In entrambi i casi però,se il trasporto presso il centro di raccolta viene fatto da una ditta esterna,questa restituisce al commerciante una copia del documento di trasporto sottoscritta
dall’addetto del centro di raccolta,trattenendo per sé un’altra copia sempre firmata dall’addetto, la ditta esterna conserverà poi, la documentazione per tre anni.

Dott. Franco Alessio
Dott.ssa Marta Berra

Studio-alessio.it
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