“PRODOTTO A PARTIRE DA OGM”: SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

“PRODOTTO A PARTIRE DA OGM”: SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

By Redazione

Paolo Cappelletti

La Corte di giustizia si è recentemente pronunciata relativamente alla presenza, in taluni prodotti apicoli, di polline di mais geneticamente modificato nonché sulle eventuali
ripercussioni riguardo alle modalità di immissione nel mercato di tali prodotti. (Sentenza C-442/09 del 06.09.2011).

Nel 1998 un’azienda ottenne l’autorizzazione all’immissione in commercio di un determinato tipo di mais geneticamente modificato, la cui coltivazione venne successivamente vietata in
Germania. Il mais in questione (denominato “MON 810”) era stato coltivato, a fini sperimentali, su alcuni appezzamenti di terreno adiacenti ad altri su cui insistevano delle attività di
apicoltura, le quali producevano ed immettevano in commercio miele ed altresì polline destinato alla vendita come prodotto alimentare sotto forma di integratore. Considerato che del
polline poteva finire con l’essere incorporato nel miele -sia accidentalmente che tecnicamente- i produttori hanno chiesto di accertare l’assenza del rischio di immissione in commercio di polline
geneticamente modificato. Era infatti stata riscontrata, in alcuni campioni di miele, la presenza di polline del mais OGM coltivato nei campi vicini.

Dapprima è stata adita la Corte tedesca, la quale in sede di appello ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia europea 3 questioni pregiudiziali, e vale a
dire:
 
1. se la nozione di OGM di cui all’art.2, punto 5, del regolamento (CE) n.1829/20031 debba essere interpretata nel senso che include anche materiale di varietà vegetali
geneticamente modificate (nella fattispecie il polline di mais OGM), che effettivamente contiene DNA e proteine geneticamente modificate ma, nel momento in cui è incorporato in un alimento
(il miele) o è destinato all’alimentazione, non possiede più alcuna capacità riproduttiva;

2. se un alimento, affinché sia considerato “prodotto a partire da OGM”, sia comunque sufficiente che contenga materiale proveniente da varietà vegetali geneticamente
modificate, il quale abbia in precedenza posseduto capacità riproduttiva concreta e individuale ovvero se, la nozione di “prodotto a partire da OGM” debba essere interpretata nel senso che
è sufficiente la presenza involontaria e accidentale di organismi geneticamente modificati in un alimento;

3. se, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.1829/2003, qualsivoglia immissione di materiale geneticamente modificato in alimenti di origine animale determina il loro
assoggettamento all’obbligo di autorizzazione e vigilanza previsto dal regolamento stesso, o se si possano richiamare per analogia soglie applicabili in altri ambiti.

Relativamente alla prima questione, la CGE si è concentrata sull’interpretazione della nozione di OGM, individuando quali criteri decisivi e di pari rilevanza quello della
vitalità e quello della capacità riproduttiva. Infatti, risulterebbe essere OGM l’entità atta a svolgere le proprie funzioni, in altre parole un’entità biologica
vivente.
Cionondimeno tale interpretazione escluderebbe il mais del caso de quo (seppur contenente DNA o proteine geneticamente modificati) dall’ambito di applicazione del succitato regolamento e, tanto
più, sarebbe contrario allo scopo di tutela da questo perseguito.
Pertanto il giudice ha rilevato che, con riguardo alla sicurezza degli alimenti, “l’elemento pertinente potrebbe dunque risiedere non tanto dalla capacità produttiva dell’OGM, quanto nella
presenza di materiale geneticamente modificato”.
Inoltre la sentenza ha evidenziato come, allorquando venisse accertato che il polline non è in grado di “trasferire materiale genetico”, esso potrà comunque rientrare nell’ambito
dell’art.3, n.1, lett. c) del regolamento (CE) n.1829/20032
In conclusione, la Corte ha risolto la prima questione dichiarando che la nozione di OGM deve essere interpretata nel senso che non rientra più in tale nozione una sostanza, quale il
polline, derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e che sia priva di ogni capacità di trasferire il
materiale genetico da essa contenuto.

Per poter risolvere la seconda questione la Corte ha innanzitutto accertato se il polline in questione potesse essere qualificato come “ingrediente”.
Innanzitutto ha fugato qualsivoglia dubbio chiarendo che “prodotti quali il miele e gli integratori alimentari a base di polline di cui trattasi nella causa principale sono destinati ad essere
ingeriti dall’essere umano” e, di conseguenza, questi “sono «alimenti» ai sensi degli artt. 2, punto 1, del regolamento (CE) n.1829/2003 e 2 del regolamento (CE) n. 178/2002”.3
Successivamente si è soffermato sulla qualificazione del polline derivante dal mais MON 810, ritenendolo aderente alla definizione di «ingrediente» di cui agli artt. 2, punto
13, del regolamento (CE) n.1829/2003 e 6, n.4, lett a), della direttiva 2000/13/CE, e cioè “qualsiasi sostanza (…) utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto
alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata”.
E’ pacifico dunque come il polline come ingrediente, in quanto negli integratori alimentari vi è incorporato durante la fabbricazione o incorporazione, mentre nel miele viene utilizzato
nella sua fabbricazione o preparazione, ed è altresì ancora presente nel prodotto finito.
La Corte ha dunque chiarito il secondo motivo di rinvio del giudice tedesco statuendo che, qualora una sostanza contenente DNA e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata un
OGM, prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza costituiscono “alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM”.
Ha inoltre precisato che siffatta qualificazione ha validità indipendentemente dal fatto che l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o accidentale.
 
Con riguardo all’ultima questione, il giudice ha affermato che le disposizioni in materia di OGM devono essere interpretate nel senso che, laddove implicano un obbligo di
autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella prevista dallo stesso regolamento (CE) n.1829/2003.
Infatti tale regolamento si fonda su un approccio di tutela della salute umana tale da sottoporre ad una valutazione della loro “sicurezza” gli alimenti contenenti OGM, consistenti in siffatti
organismi o prodotti a partire da questi ultimi. Con riguardo alla soglia di tolleranza stabilita dall’articolo 12, n.2 del medesimo regolamento, bisogna considerare che essa riguarda l’obbligo
di etichettatura e non l’obbligo di autorizzazione e vigilanza. La sua applicazione per analogia a quest’ultimo obbligo andrebbe ad escludere, di conseguenza, l’alimento dall’ambito di
applicazione del regolamento OGM, contrastando altresì con lo scopo di tutela della salute e della vita umana di cui all’articolo 1.  
Pertanto la Corte ha stabilito che, il miele contenente tracce di polline di mais geneticamente modificato, deve essere etichettato come prodotto Ogm e ottenere una preventiva autorizzazione che
ne garantisca la sicurezza per poter essere messo in vendita.

1: REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [GU L 268 del 18.10.2003] – Articolo 2
(Definizioni): “ai fini del presente regolamento: 5) «organismo geneticamente modificato» o «OGM» significa organismo geneticamente modificato quale definito all’articolo
2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I B della direttiva 2001/18/CE;”

2: REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [GU L 268 del 18.10.2003] – Articolo 3
(Campo di applicazione): 1. “La presente sezione si applica: a) agli OGM destinati all’alimentazione umana; b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; c) agli alimenti che sono
prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM”.

3: REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [GU L 31 del 01.02.2002] – Articolo 2 Definizione di «alimento»: “Ai fini
del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”.

Paolo Cappelletti
per Newsfood.com

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