Obbligo di reintegrazione per ingiusta detenzione

By Redazione

D: Volevo sapere se un lavoratore viene arrestato il datore di lavoro ha l’obbligo di conservargli il posto? E se è stato ingiustamente arrestato?

R: L’arresto e la conseguente carcerazione preventiva del lavoratore per fatto estraneo agli obblighi contrattuali, configuravano nella giurisprudenza un’ipotesi di impossibilità
parziale ad adempiere ex art. 1464 c.c. e determinavano la sospensione delle obbligazioni corrispettive delle parti, a cui poteva far seguito il recesso del datore di lavoro qualora, per la
durata e le conseguenze dell’assenza (in relazione all’importanza delle mansioni e alle esigenze dell’impresa) fosse venuto meno ogni apprezzabile interesse di quest’ultima all’adempimento
parziale.
L’assenza del lavoratore per tali motivi costituisce un giustificato motivo oggettivo di risoluzione del rapporto di lavoro, e ciò trova riprova in un ulteriore orientamento della Corte
di Cassazione consolidatosi (Cass. 29 novembre 1992, n. 6494, Cass. 7 giugno 1985, n. 3407, Cass. 14 ottobre 1986, n. 6016, ecc.).

La sentenza della Cassazione Sezione Lavoro. del 12 settembre 2001, n. 11619 ha chiarito che la prevedibile lunga durata della custodia cautelare può costituire giustificato motivo di
licenziamento, per ragioni organizzative.
In tale sentenza si riporta il caso di un dipendente colpito da un provvedimento di custodia cautelare, con l’imputazione di un grave reato. e che pertanto era prevedibile una lunga durata
della sua detenzione. Il lavoratore sospeso dal lavoro e dalla retribuzione ha impugnato davanti al Pretore il provvedimento che ne aveva disposto la reintegrazione, ma il Tribunale aveva
ritenuto provate le esigenze dell’azienda.
La Cassazione adita dal lavoratore ha con la suddetta sentenza sent. n. 11619/2001, ha rigettato il ricorso del lavoratore in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la
sua decisione tenendo nel debito conto le oggettive esigenze dell’impresa, la natura e la rilevanza delle mansioni svolte dal lavoratore detenuto, il già maturato periodo di sua assenza
e la prognosi negativa in ordine ad una prossima ripresa dell’attività lavorativa, considerata la gravità del reato attribuito al dipendente e la circostanza che egli era stato
arrestato in flagranza.

Reintegrazione per ingiusta detenzione.
Rispondiamo alla seconda domanda in ordine all’ingiusto arresto qui dobbiamo dire che gli orientamenti della Cassazione sono stati modificati dall’art. 24 della L. 8 agosto 1995, n. 332 recante
modifiche al codice di procedura penale, che ha introdotto un’innovazione: tale norma inserisce nel codice di procedura penale l’art. 102 bis che è titolato «Reintegrazione
nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione» e che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro qualora venga pronunciata sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di
non luogo a procedere o venga disposto provvedimento di archiviazione.
Tale norma che prevede l’obbligo del datore di lavoro di reinserire il lavoratore nel posto di lavoro, senza l’onere di versare retribuzioni e contributi, per il periodo intercorrente la data
del licenziamento e quella della reintegrazione, comporta che essa è applicabile a tutti i lavoratori ingiustamente carcerati.
Con sentenza n. 5499 del 2 maggio 2000 la Cassazione Sez. Lavoro, ha rafforzato l’interpretazione della norma affermando che «chi sia stato sottoposto a misura di custodia
cautelare in carcere ovvero agli arresti domiciliari e sia stato perciò licenziato dal posto di lavoro che occupava, ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora
venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione».

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