Dimissioni comunicate con modalità diverse. Obbligo d seguire la nuova procedura
10 Marzo 2008
D: Cosa succede se il lavoratore presenta le dimissioni non seguendo la procedura prevista da marzo 2008? E se il lavoratore non sia rintracciabile? La norma prevede casi di esclusione
dall’obbligo di seguire la procedura? Tutti i lavoratori sono obbligati a seguire tale procedura?
R: Il Ministero del Lavoro ha fornito, nella circolare del 4 marzo 2008, n. 1692 le istruzioni operative relative alle dimissioni comunicate con modalità diversa da quella prevista dal 5
marzo 2008.
Le dimissioni devono essere obbligatoriamente comunicate secondo la nuova forma tipica, pena la nullità (e quindi inefficacia) delle stesse.
Il datore/committente che riceva dimissioni comunicate con modalità diverse, è tenuto ad invitare il lavoratore a seguire la nuova procedura.
Nel caso che il lavoratore si assenti senza darne formale comunicazione e non sia rintracciabile, sono comunque considerate come efficaci le dimissioni rassegnate per fatti concludenti
(reiterata assenza dal posto di lavoro).
Qualora la reiterata assenza riguardi un lavoratore non dipendente, sarà onere del committente fornire la prova dell’effettiva indisponibilità del collaboratore.
Quanto ai casi di esclusione la nuova disciplina non si applica alla risoluzione consensuale, al recesso del lavoratore durante il periodo di prova, alle dimissioni per giusta causa.
Per quanto attiene ai lavoratori obbligati: questi sono i lavoratori dipendenti, quelli con contratto «co.co.co a progetto e non», «mini
co.co.co» ex art. 61 co. 2 dlgs n. 276 del 2003, associati in partecipazione e soci di cooperativa (sono esclusi i lavoratori marittimi).
Il modulo da utilizzare: può essere reperito direttamente dal lavoratore nell’apposita sezione dedicata http://www.lavoro.gov.it/mdv
ovvero presso i soggetto abilitati (Direzione Provinciale del Lavoro, Direzione Regionale del Lavoro, Comuni, Centri per l’Impiego, Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e
Bolzano e Ispettorato della Regione Siciliana nonché le organizzazioni sindacali/patronati solo dopo che questi ultimi due soggetti stipuleranno con il Ministero apposita
convenzione).
Il modulo deve essere presentato al sistema informativo MDV al quale possono accedere sia il lavoratore interessato che i soggetti abilitati.






