Modena: Il Comune multa i genitori dei minorenni ubriachi per strada

9 Ottobre 2009
Firenze – Le ordinanze dei Comuni per le questioni di ordine pubblico sono spesso creative ed esclusivamente pubblicitarie. Dopo quella di Bologna coi cani anti-droga davanti alle scuole
con risultati Zero (1) ora tocca a Modena. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimita’ un’ordinanza del Sindaco Giorgio Pighi sul fenomeno dell’alcolismo e i minori (2). Ci sono gia’
le leggi nazionali su questo, ma evidentemente al nostro Sindaco non bastano.
L’ubriachezza molesta e’ punita di per se’ (art.688 cp – 3), cosi’ come quando illeciti o reati sono commessi da minori sono i genitori che ne pagano le conseguenze economiche. Ma nonostante
questo, il primo cittadino di Modena ha voluto ribadire il tutto nella sua ordinanza e -consapevole o meno poco importa- ha messo il dito sulla piaga: la diffusa prassi di non applicare questo
articolo del codice penale, che’ se invece lo fosse, avremmo ancora piu’ gente con fedine penali sporche, in galera o con debiti verso lo Stato. L’art.688 punisce la condizione di ubriachezza in
luogo pubblico o aperto al pubblico, cioe’ uno status, un comportamento individuale anche se questo non da’ fastidio a nessuno.
Di questo ne sono ben consapevoli coloro che devono far rispettare la legge e, quando trovano un ubriaco per strada, a seconda dei casi, lo portano a casa o al pronto soccorso piuttosto che
denunciarlo penalmente. Diverso, ovviamente, il caso in cui la condizione di ubriachezza e’ molesta. Ma -come anche ribadito dal Sindaco di Modena- deve essere punito anche ‘il comportamento…
sonnolento’. Ordinanza inutile e legittima: se voleva essere un incentivo alla lotta contro l’alcolismo, non dara’ risultati.
I ragazzi i cui genitori pagheranno 100 euro per la loro ubriachezza si “faranno un baffo” del Sindaco e dei loro genitori e continueranno ad ubriacarsi (per non farlo o moderare il loro rapporto
con l’alcool i meccanismi punitivi non danno mai risultati duraturi, a differenza di quelli dell’informazione e dell’educazione… ma con anche la tv di Stato piena di pubblicita’ di alcolici si
va poco lontano….).
Un risultato pero’ si avra’: sara’ messa ancor piu’ in evidenza l’assurdita’ di questo articolo 688 che non punisce solo i danni o le molestie che si fanno agli altri, ma i presunti danni che si
fanno a se stessi.
- anti droga davanti scuole come dilapidare_16368.php
- minorenni ubriachi molesti assonnati multa_112965.php
- Art.688 – Ubriachezza Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
da lire ventimila a quattrocentomila. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo
contro la vita o l’incolumità individuale. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc