Lo stalking entra nel codice penale
16 Novembre 2007
Nella seduta del 14 novembre la Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo unificato che punisce lo stalking, ovvero gli atti persecutori e l’omofobia.
Il reato prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni “chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da
determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere”.
La durata della pena, inoltre, aumenta di due terzi se il reato reiterato e della metà se esso viene commesso contro un minore.
In merito alle procedure, il testo prevede che la vittima dello stalking possa presentare all’autorità competente richiesta di diffida e se, nonostante essa, “l’indagato commette nuovi
atti persecutori espressamente denunciati all’autorità, il reato è perseguibile d’ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell’articolo 612-bis del codice penale
è aumentata fino a sei anni”.
Il testo, infine, precisa che rientrano nello stalking gli atti persecutori, la discriminazione, l’odio e la violenza mossi da motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere della vittima.
Camera dei deputati, Testo unificato, “Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”
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