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Licenziamenti collettivi anche per chi esercita l'opzione di restare al lavoro fino a 65 anni

By Redazione

Con sentenza del 12 maggio 2008, n. 11668, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’opzione esercitata dal lavoratore per la prosecuzione del rapporto di lavoro
fino a 65 anni non lo pone al riparo del licenziamento: egli può essere licenziato in conseguenza di illeciti disciplinari, per inidoneità alle mansioni e per giustificato motivo
oggettivo, ovvero per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991.
La questione, del resto, era già stata chiarita dalla Corte Costituzionale con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nell’art. 6 d.l. n. 791 del 1981 (convertito con modifiche
nella legge n. 54 del 1982), che consentivano al lavoratore di continuare a prestare la propria opera oltre la scadenza del rapporto al fine di incrementare la propria anzianità
contributiva. La Corte Costituzionale aveva precisato che, a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione, il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di
stabilità, alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non è più consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età.
Invero, il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l’esercizio della facoltà in questione configura un atto radicalmente nullo per
contrarietà ad una norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore.

Fatto e diritto
Un dipendente bancario aveva chiesto al giudice l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento intimatogli dall’istituto dove lavorava e del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro
fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Il dipendente aveva sostenuto che, ai fini del licenziamento per riduzione di personale, il criterio di scelta del personale in esubero fondato sull’anzianità contributiva fosse
inapplicabile nei confronti dei dipendenti che hanno acquisito il diritto a restare in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Sia il tribunale che la Corte d’Appello hanno rigettato i ricorsi del dipendente, che allora si è rivolto alla Cassazione.

La tesi del lavoratore

Secondo il dipendente, avendo esercitato l’opzione a restare in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 503 del 1992) non avrebbe
potuto essere licenziato prima di tale momento.
Inoltre, per il dipendente, il licenziamento per riduzione di personale era illegittimo per insussistenza di vizi del procedimento e per la correttezza del criterio di scelta della maggiore
prossimità della maturazione del diritto a pensione.
Sostanzialmente, il lavoratore ha sostenuto la nullità del licenziamento per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.) del licenziamento, dovendosi escludere in ogni caso il potere
di recesso del datore di lavoro prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Inoltre per il dipendente, il criterio di scelta fondato sull’anzianità contributiva, ai fini del licenziamento per riduzione di personale, ai lavoratori che hanno acquisito il diritto
di permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, era inapplicabile.

La decisione della Cassazione
Per la Cassazione, esercitata l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, il licenziamento motivato con il compimento dell’età e il possesso dei requisiti pensionistici (ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della legge Il maggio 1990, n. 108) è nullo per violazione di norma imperativa, ma il rapporto di lavoro resta assoggettato al regime di stabilità,
obbligatoria o reale, operante nel periodo precedente, nonché a tutto il complesso di regole concernenti la sua estinzione
E, dunque, il lavoratore in proroga può essere licenziato in conseguenza di illeciti disciplinari, per inidoneità alle mansioni e per giustificato motivo oggettivo in genere,
ovvero per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991
La questione, del resto, era già stata chiarita dalla Corte costituzionale con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nell’art. 6 d.l. n. 791 del 1981 (convertito con modifiche
nella legge n. 54 del 1982), che consentivano al lavoratore di continuare a prestare la propria opera oltre la scadenza del rapporto al fine di incrementare la propria anzianità
contributiva. La Corte costituzionale aveva precisato che, a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione, il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di
stabilità, alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non è più consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età.
Invero, il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l’esercizio della facoltà in questione configura un atto radicalmente nullo per
contrarietà ad una norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore.
Quindi, per la Cassazione, gli istituti di credito, con appositi accordi sindacali, possono adottare in via prioritaria il criterio della maggiore età anagrafica o della maggiore
prossimità alla maturazione del diritto di pensione per determinare gli esuberi di personale nella banca.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11668 del 12 maggio
2008

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