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Cosa fare quando si acquistano prodotti alimentari avariati

Cosa fare quando si acquistano prodotti alimentari avariati

By Redazione

Ci scrive Ilaria e ci pone un interessante quesito che abbiamo girato ai nostri esperti: il Dott. Alfredo Clerici, Tecnologo Alimentare e l’Avvocato Luigi Ulissi di Avvocato.it

Data: 26 giugno 2011 13:23:38 GMT+02:00
A: info@newsfoodcom.wpcomstaging.com
Oggetto: informazioni diritti reso per per prodotti avariati

Buongiorno,
volevo sapere quali sono i diritti dei consumatori in merito ad acquisti di prodotti alimentari avariati.
Nel caso specifico, sabato scorso ho comprato presso xxxxxxx 3 confezioni di polpettine vegetali nel banco dei freschi con scadenza 4/7 dopo pochi giorni ho notato che solo una delle 3 confezioni si è gonfiata tantissimo (ho conservato tutte e tre le confezioni in frigo)…quindi eri ho riportato in negozio la confezione con lo scontrino e mi è stato detto che il punto vendita non risponde x i prodotti freschi perchè una volta che si interrompe la catena del fresco il punto vendita non è più responsabile.

Non mi sembra giusto che il punto vendita non sia obbligato a sostituire prodotti non scaduti, ma avariati al cliente… anche la commessa del negozio ha confermato che la confezione si era gonfiata in modo anomalo, ma la responsabile del negozio si è trattenuta scontrino e prodotto e non mi ha scontato la merce sulla nuova spesa.

Vorrei capire se davvero ogni supermercato può decidere a suo piacimento quali regole applicare o se c’è una legge a tutela del consumatore.
Grazie, attendo vostra risposta

Ilaria

Risponde Il Dott. Alfredo Clerici, Tecnologo Alimentare
Subject: Re: informazioni diritti reso per prodotti avariati

Innanzitutto la signora non doveva consentire alla negoziante di trattenere prodotto e scontrino, perdendo così ogni possibile ulteriore rivalsa.
La legge di cui parla la consumatrice esiste: si tratta del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) il quale stabilisce chiaramente che (art. 130):

1.  Il  venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi  difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2.  In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,  della  conformità del  bene  mediante riparazione  o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una  riduzione  adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

Nel caso specifico, pur non essendo più in possesso del prodotto difettoso, la signora può, comunque, segnalare l’accaduto alla ASL, ai Carabinieri o, meglio in questo caso, ad una Associazione di Consumatori, illustrando l’accaduto (precisando, oltre all’indirizzo del venditore, le caratteristiche del prodotto acquistato, con particolare
riferimento al numero di lotto). Visto il tipo di difetto, potrebbe, ad esempio, darsi il caso che a carico di quel punto vendita e/o di quel prodotto  vi siano già state altre segnalazioni.

In aggiunta a quanto detto, è altresì importante che la consumatrice informi il fabbricante del prodotto, comunicandogli sia l’inconveniente che il comportamento del negoziante, che le azioni di denuncia eventualmente effettuate.

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Newsfood.com

Ed ecco anche la risposta del Legale, l’Avv. Luigi Ulissi
Il quesito sottoposto dalla lettrice ripropone il noto problema della vendita al dettaglio di alimenti congelati e del corretto rispetto della c.d. catena del freddo lungo tutta la filiera.
La normativa principale relativa alla catena del freddo è contenuta nei  seguenti provvedimentgi: Decreto 25 settembre 1995, n. 493 in  attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle  temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle  temperature.
Tralasciando gli aspetti tecnico-normativi afferenti il trasporto di alimenti surgelati e refrigerati, ciò che emerge dalla questione in esame è la chiara ed inequivoca interruzione della catena  del freddo tale da aver alterato il prodotto contenuto nella confezione.
Gli elementi in nostro possesso non consentono di stabilire in quale momento la catena del freddo sia stata interrotta, tuttavia, ritenendo che la lettrice abbia tenuto l’ordinaria dilegenza di  ricoverare gli alimenti in frigorifero subito dopo l’acquisto, si può  supporre che la citata interruzione sia avvenuta in un momento antecedente, vuoi presso i locali del negozio ovvero durante il trasporto dal produttore al dettagliante.

Quanto ai diritti della nostra lettrice, ella poteva reclamare la sostituizione della  confezione alterata ovvero la restituzione dell’importo pagato, nonchè invocare l’intervento delle Forze dell’Ordine preposte al controllo della commercializzazione degli alimenti, e non già restituire la confezione allo scaltro negoziante unitamente allo scontrino comprovante  l’acquisto, poiché in tal modo è stata vanificata ogni possibile iniziativa della cliente per difetto di prova dell’acquisto.

Avv. Luigi Ulissi

Newsfood.com

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