Le regole per assumere cittadini Rumeni e Bulgari
25 Settembre 2007
D: Dopo l’adesione alla Ue dei cittadine romeni e bulgari ci sono particolari regole per assumerli?
R: Alla domanda hanno già fornito indicazioni con Circolari congiunte i Ministeri dell’Interno (circ. del 28 dicembre 2006, n. 2) e quello della Solidarietà sociale (Circ. 3
gennaio 2007, n. 3) che hanno chiarito che, a seguito dell’adesione all’Unione Europea della Romania e della Bulgaria, all’assunzione dei cittadini neo-comunitari, bulgari e rumeni, già
in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno è ammessa, senza necessità di stipulare il contratto di soggiorno, con le medesime procedure previste per i lavoratori
italiani:
a) comunicazione antecedente al Centro per l’impiego;
b) lettera di assunzione;
c) iscrizione a libro matricola;
ecc
I cittadini neo-comunitari bulgari e rumeni, sprovvisti della carta di soggiorno, possono richiederla entro 90 giorni, direttamente alle competenti Questure o tramite gli uffici postali, per
uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento familiare;
– lavoro autonomo;
– lavoro subordinato nei settori dell’agricoltura, turistico-alberghiero e lavoro stagionale in genere, dell’edilizia e della meccanica, del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona,
dirigenziale ed altamente qualificato.
Negli altri settori, invece, l’assunzione dei cittadini neo-comunitari bulgari e rumeni, sprovvisti della carta di soggiorno, richiede il preventivo nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
per l’immigrazione, con procedure semplificate e recapitato all’indirizzo del datore di lavoro richiedente, da presentare unitamente alla richiesta della carta di soggiorno direttamente alla
Questura o agli uffici postali.
Tale richiesta deve essere inoltrata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.