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La Corte di Giustizia Europea condanna l’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2001 sulla tutela dei lavoratori

La Corte di Giustizia Europea condanna l’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2001 sulla tutela dei lavoratori

By Redazione

Mantenendo in vigore la legge n.428/1990 sui trasferimenti di azienda in caso di crisi, la legge italiana non rispetta la direttiva europea del 2001 sulla tutela dei lavoratori.
E’ questa la sentenza che la Corte di Giustizia europea ha emesso nei confronti dell’Italia perche’ con la legge i lavoratori che vengono trasferiti ad un’altra azienda per crisi della propria
perdono il diritto al riconoscimento dell’anzianita’ maturata, del trattamento economico, della qualifica professionale ed al beneficio del mantenimento per un anno delle condizioni previste dal
loro contratto di lavoro. La legge italiana prevede infatti che quando il trasferimento riguarda aziende o unita’ produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale, ai
lavoratori il cui rapporto continua con l’acquirente, non si applica l’articolo del codice civile in base al quale il rapporto di lavoro continua con il cessionario, il lavoratore conserva tutti
i diritti che ne derivano e sia il cedente che il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento. La direttiva europea prevede il
mantenimento, nei casi di trasferimento di azienda, di tutte queste garanzie obbligatorie, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui l’impresa sia oggetto di procedura d’insolvenza, il cui iter
e’ completamente sottoposto al controllo giudiziario L’Italia si e’ difesa sostenendo che la legge rientra nei casi di deroga in quanto la situazione di grave crisi economica che giustifica il
trasferimento e’ dichiarata da un’autorita’ pubblica, e’ prevista l’esigenza di salvaguardia delle opportunita’ occupazionali e c’e’ l’apertura al controllo giudiziario perche’, in caso di
mancata osservanza delle condizioni dell’accordo tra cedente, cessionario e rappresentanti dei lavoratori, si puo’ ricorrere all’autorita’ giudiziaria. Un’altra considerazione della Corte
riguarda i lavoratori che non vengono trasferiti alla nuova impresa perche’ in eccedenza e vengono licenziati: il fatto che un’impresa venga dichiarata in stato di crisi non puo’ implicare
necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano dell’occupazione e le ragioni giustificative del licenziamento possono trovare applicazione solo in casi specifici. Ne’ vale l’obiezione
formulata dall’Italia in base alla quale questa interpretazione restrittiva potrebbe essere meno favorevole per i lavoratori in generale, perche’ il potenziale cessionario potrebbe essere
dissuaso dall’acquistare l’impresa con la prospettiva di dover mantenere in servizio lavoratori in eccedenza. Conclude la Corte, condannando l’Italia alle spese del giudizio, che una disposizione
che ha l’effetto di privare i lavoratori di un’impresa delle garanzie loro offerte dalla direttiva europea non costituisce certo una disposizione piu’ favorevole.

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