Iva per cassa

Iva per cassa

By Redazione

Il 27 aprile è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministro dell’economia recante la nuova disposizione sulla c.d. IVA per cassa. Dal 28 aprile, la norma appena citata
è (finalmente) in vigore.

Le persone fisiche e giuridiche che nell’esercizio precedente  hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 200.000,00 euro (in caso di inizio attività ci si riferisce al
volume di affari presunto) possono optare per questo regime. Essi potranno, quindi, pagare l’IVA solo dopo averla incassata.

La cosa più importate da sottolineare è che, coloro i quali beneficeranno del pagamento differito dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura emessa, potranno farlo
solo se il cliente è un soggetto passivo d’imposta. In contropartita i clienti potranno detrarre l’IVA a credito solo al momento del pagamento della fattura (nel caso di
incasso/pagamento parziale l’IVA sarà pagata/detratta pro-quota).

Preclusi a questo regime sono: coloro i quali soggiacciono a regimi speciali IVA e coloro che emettono le fatture a cessionari o committenti che applicano il c.d. reverse charge (limitatamente
a queste ultime).

La possibilità di “spostare” il momento di esigibilità dell’IVA è, però, soggetto a limite temporale. Questo differimento non può superare l’arco temporale di
un anno a far data dall’effettuazione dell’operazione; superato questo limite l’IVA, salvo sia intervenuta una procedura concorsuale o esecutiva in capo al cliente, diviene comunque esigibile.

L’opzione per l’IVA di cassa  deve essere indicata in fattura; in caso contrario si presuppone automaticamente l’assoggettamento al “regime ordinario”.

 

Dott. Franco ALESSIO

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