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Da oggi entrano in vigore le disposizioni relative all’Iva “per cassa”

Da oggi entrano in vigore le disposizioni relative all’Iva “per cassa”

By Redazione

Scatta oggi l’Iva “per cassa”. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto 26 marzo 2009 del
ministero dell’Economia e delle Finanze dà, infatti, il via alla possibilità di poter optare per il “pagamento” dell’imposta al momento della effettiva riscossione del
corrispettivo. Una deroga – che va ad aggiungersi ad altre già normativamente previste – al principio di coincidenza fra effettuazione ed esigibilità dell’operazione, introdotta, si
ricorda, dal decreto “anticrisi” (Dl 185/2008) che, nel suo testo originario, ne prevedeva l’applicazione, in via temporanea, per il solo triennio 2009-2011.
Analizziamo più nel dettaglio le “regole del gioco”.

A chi si rivolge la norma?
Ammesse all’esigibilità differita sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o
professione, da parte di soggetti Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato – o, nel caso di inizio attività, prevedano di realizzare – un volume d’affari non superiore a
200mila euro.

Riguardo alla necessità dello status di soggetto Iva dell’acquirente o del committente, l’agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che “rientrano nell’ambito applicativo
della norma le operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali che operano nell’esercizio di attività d’impresa, ancorché i beni e i servizi acquistati siano
destinati ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di attività non commerciali” (circolare n. 8/E/2009, punto 6.8).

Restano, invece, fuori le operazioni effettuate da quanti si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’imposta, così come quelle poste in essere nei confronti di acquirenti o
committenti assoggettati al regime del reverse charge.

Come “differire” l’esigibilità dell’Iva?
La fattura relativa all’operazione per cui si vuole fruire dell’Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l’indicazione che si tratta di operazione con imposta a esigibilità
differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008.
La mancata annotazione produrrà l’assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

Quando diventa esigibile l’Iva?
L’imposta diventa esigibile (e detraibile, di conseguenza, per l’acquirente o committente) all’atto del pagamento del corrispettivo. In caso di pagamento parziale, l’esigibilità si
verifica pro-quota, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo.
Scatta in ogni caso l’obbligo di versamento dell’imposta, a prescindere dall’incasso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Eccezione alla regola, l’assoggettamento del
cessionario o del committente a procedure esecutive o concorsuali.

A quali adempimenti è tenuto il cedente o prestatore?
Il soggetto che effettua la prestazione è tenuto comunque ad adempiere agli obblighi prescritti dal decreto Iva (fatturazione e registrazione).
Per quanto riguarda la liquidazione periodica dell’imposta, l’operazione confluirà in quella relativa al mese o trimestre nel corso del quale l’Iva diviene esigibile (per il pagamento o il
trascorrere dell’anno).

Cosa accade se nel corso dell’anno si supera il limite dei 200mila euro?
L’Iva relativa alle operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia dei 200mila tornerà a essere trattata secondo le regole generali. Resta inteso che resteranno a
esigibilità differita le operazioni ancora “in piedi”, precedentemente effettuate.

Si fa presente che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi con Iva a esigibilità differita concorrono, insieme a quelle “ordinarie”, alla formazione del volume di affari e alla
determinazione della percentuale di detrazione (articolo 19-bis, Dpr 633/1972).

Alfonso Lucarelli

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