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Il decreto Gelmini è legge

By Redazione

 

Il Senato ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del decreto Gelmini sulla scuola con 162 a favore, 134 contrari e tre astenuti. 

Il provvedimento, approvato il 9 ottobre dalla Camera, non è stato modificato dai senatori e ora è legge.

Riforme nella scuola: il decreto-legge n. 137/2008

Il decreto-legge n. 137, il relativo disegno di legge di conversione (atto Camera n. 1634, ora atto Senato n. 1108), è stato approvato dalla Camera il 9 ottobre 2008, accogliendo
un emendamento governativo, interamente sostitutivo dell’articolo unico, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

L’educazione civica: “Cittadinanza e Costituzione” e statuti regionali

L’articolo 1, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze
relative a “Cittadinanza e Costituzione”, siano predisposte azioni di sperimentazione, nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente.

Durante l’esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 1-bis, che prevede iniziative volte allo studio degli statuti regionali, al fine di promuovere la
conoscenza del pluralismo istituzionale.
Il comma 2 specifica che l’attuazione delle misure previste dalla disposizione in esame avvenga entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Voto in condotta. Stanziamenti per l’edilizia scolastica.

L’articolo 2, modificato dalla Camera, reintroduce il c.d. voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado è valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi (commi 1 e 2).

Il comma 3, modificato dalla Camera, dispone che la valutazione del comportamento dello studente spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva
dello studente. Qualora sia inferiore a sei decimi (invece che a otto decimi, come nella precedente disciplina) comporta la non ammissione al successivo anno di corso, ovvero all’esame
conclusivo del ciclo di studi.

Durante l’esame presso la Camera dei deputati, in questo articolo è stato aggiunto (in collocazione invero incongrua) il comma 1-bis, che prevede il versamento al bilancio dello
Stato di somme iscritte nel conto dei residui del bilancio medesimo per l’anno 2008 e non utilizzate. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia
scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi.

Voti, giudizi e promozioni

L’articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcune innovazioni in relazione alle modalità di valutazione del rendimento degli studenti nelle scuole del primo
ciclo di istruzione.

In particolare, si stabilisce, che, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno (comma 1).

Sempre nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione (comma 1-bis, inserito dalla Camera).

Nella scuola secondaria di primo grado (comma 2), la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite,
nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

Il comma 3, modificato dalla Camera, specifica che nella scuola secondaria di primo grado per essere ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo,
è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. La decisione in merito deve essere assunta a maggioranza dal
l’eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che comunque dovranno essere disponibili separatamente.

Si prevede, inoltre, che l’adozione dei libri di testo avvenga nella scuola primaria con cadenza quinquennale e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, salvo che
ricorrano specifiche e motivate esigenze.

Da ultimo, l’articolo attribuisce al dirigente scolastico l’obbligo di vigilare affinché i competenti organi scolastici assumano le proprie determinazioni in materia di adozione
dei libri scolastici nel rispetto della normativa vigente.

Chi può iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento della docenza

L’articolo 5-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, consente l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lett. c), della
legge finanziaria 2007, dei docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’anno
accademico 2007-2008 e che hanno conseguito il titolo abilitante. L’iscrizione avviene a domanda e i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai
titoli posseduti. Analoga possibilità è prevista per i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di
educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa
abilitazione. Possono, infine, iscriversi con riserva nelle citate graduatorie coloro che nell’anno accademico 2007-2008 sono stati iscritti al corso di laurea in scienze della
formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica.

La laurea in formazione primaria abilita di nuovo

L’articolo 6, modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce nuovamente all’esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività
di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato che abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, secondo l’indirizzo prescelto (comma 1).
Il comma 2 estende retroattivamente l’attribuzione del valore abilitante del corso di studi anche a coloro che hanno sostenuto l’esame conclusivo di laurea nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (che aveva abolito tale valore) e quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Per accedere alle specializzazioni mediche occorre avere già la laurea

L’articolo 7, modificato durante l’esame alla Camera, sostituendo il comma 433 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, detta alcune modifiche alla disciplina in tema di
modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

La disposizione in commento limita sostanzialmente la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora
abilitati, purché l’abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche. In precedenza era possibile iscriversi anche prima di aver conseguito
la laurea.

La sicurezza degli edifici scolastici: il piano straordinario e le cento scuole più a rischio sismico

L’articolo 7-bis, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni in merito alla sicurezza degli edifici scolastici, destinando un importo non inferiore al 5
per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 1).

Il comma 2 stabilisce la revoca delle economie maturate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono
state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006. Le somme saranno riassegnate per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli
interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della
sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la Conferenza unificata (commi 5 e 6).

Clausola di invarianza finanziaria

L’articolo 8, modificato dalla Camera, reca la clausola di invarianza finanziaria e precisa che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.

 

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