Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A.: benefici per infermità
22 Ottobre 2007
Con messaggio n. 25235 del 17 ottobre 2007, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità o meno, nei confronti dei titolari di pensione a carico del Fondo speciale
dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A., delle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290 relative all’incremento stipendiale pari al 2,50% per infermità
ascrivibile alle prime sei categorie, o all’1,25% per infermità ascrivibile alle ultime due categorie di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981, già applicate a favore
dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, mutilati od invalidi di guerra, nonché ai mutilati od invalidi per cause di servizio, nonché ai congiunti dei caduti per
cause di servizio.
Iscritti al Fondo speciale tuttora in attività di servizio
Le domande presentate dagli iscritti al Fondo speciale tuttora in attività di servizio devono essere trasmesse al datore di lavoro, cui compete la concessione del beneficio in
parola.
Titolari di pensione
I titolari di pensione, invece, che desiderano ottenere il beneficio in questione, devono presentare alla competente Sede Polo (ovvero a qualsiasi sede dell’Inps, che provvederà ad
inoltrarla alla Sede polo) apposita istanza, unitamente a copia del provvedimento con il quale l’infermità sofferta è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel caso che il provvedimento di riconoscimento in parola sia stato adottato in data successiva al 31/12/1985, l’istanza, sulla base di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella citata
sentenza n. 4049/2003, non sarà accolta, mentre se il provvedimento stesso è stato adottato entro la data del 31/12/1985, la Sede polo è tenuta a interessare la competente
società datrice di lavoro perché provveda a ricalcolare la retribuzione pensionabile del richiedente per tener conto del beneficio in questione, provvedere, conseguentemente, alla
rideterminazione della pensione annua lorda, trasmettere il nuovo calcolo di pensione alla competente Sede provinciale perché provveda a porre in pagamento il nuovo importo di pensione.
Inps, messaggio n. 25235 del 17 ottobre 2007
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