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Etichette più chiare per i consumatori: interrogazione alla Commissione Europea di Elisabetta Gardini

Etichette più chiare per i consumatori: interrogazione alla Commissione Europea di Elisabetta Gardini

By Giuseppe

Dario Dongo
Dario Dongo

 

Dario Dongo: GIFT è Marketing e non solo, per export
29 apr 2014 Intervista a Dario Dongo,
Avvocato e giornalista, esperto in
diritto alimentare

Vedi anche: Etichettatura e Newsfood.com

 

La tesi portata avanti da chi scrive sulla necessità di informare i consumatori circa il luogo di produzione dei cibi raccoglie ulteriori consensi, anche al Parlamento europeo.
Elisabetta gardiniIl 30 gennaio l’eurodeputata Elisabetta Gardini ha infatti depositato un’interrogazione alla Commissione europea, con richiesta di risposta scritta, nella quale si evidenziano i gravi rischi di confusione dei consumatori, nelle due ipotesi di:

–  “merci vendute con etichette a marchio del distributore”, alla cui crescente diffusione corrisponde la crescente difficoltà “per i consumatori identificare la loro origine territoriale e produttiva”,

– “possibilità per i gruppi multinazionali di trasferire le produzioni da un paese all’altro senza informarne i consumatori, i quali possono risultare ingannati dal mantenimento di marchi che suggeriscono origini territoriali diverse da quelle effettive.”

Considerato che il regolamento UE 1169/2011 “non prevede alcun obbligo di indicare il sito di produzione di un prodotto alimentare”, e che “tale mancanza ha suscitato vive inquietudini tra i produttori e vibrate proteste da parte dei consumatori di numerosi Stati membri”, l’onorevole Gardini ha perciò chiesto alla Commissione:

– “a seguito degli annunci del Ministro per le Politiche Agricole Martina dello scorso 17 gennaio, la conferma della possibilità per ogni Stato membro (art. 39, regolamento 1169/2011), di rendere obbligatoria tale informazione per ragioni di tutela della salute pubblica, ma anche per tutelare i consumatori da possibili frodi.

– Se prevede di fornire chiarimenti sull’obbligo di indicare il paese di origine degli alimenti, in tutti casi nei quali -anche in ragione del punto (1)- l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori.”

Un passaggio interessante, quest’ultimo, poiché il reg. UE 1169/2011 in effetti prevede l’obbligo di indicare l’origine del prodotto – vale a dire, il luogo di sua ultima trasformazione –  “nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nel­l’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza” (articolo 26.2.a).

E dunque – in attesa che la ministra Guidi decida di notificare la norma che a partire dal 1992 ha prescritto in Italia la citazione in etichetta della sede dello stabilimento, come richiesto dal ministro Martina (Link articolo ‘Sede dello stabilimento, ping pong tra i ministeri’ – i consumatori dell’Unione Europea possono già iniziare a tutelarsi rispetto ai fenomeni di ‘Italian sounding’ (come pure di ‘French sounding’ o di ‘German sounding’, e altri ancora).

A ben vedere, quando un’etichetta riporta un marchio che suggerisca la provenienza dell’alimento da un certo Paese o territorio, ma invece la produzione abbia invece avuto luogo in un altro Paese, il consumatore ha già ora il diritto di averne conoscenza. Ha diritto di sapere che una pizza a marchio Buitoni é ‘Made in Germany’, che un gelato Algida é ‘Made in UK’, e così via.

Il regolamento 1169, sotto tale aspetto, ha in effetti innovato la previgente direttiva 2000/13/CE. E la riforma é stata forse trascurata dai ‘grandi traslocatori’, che ora dovranno comunque renderne conto ai consumatori d’Europa.

Dario Dongo
http://www.greatitalianfoodtrade.it

per Newsfood.com

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