Articolo 62, una rivoluzione nell’agroalimentare: E-book di Dario Dongo (intervista esclusiva)

9 Novembre 2012
Milano, 8 novembre 2012
Avvocato Dario Dongo, l’esperienza in Federalimentare le ha permesso di essere un osservatore privilegiato dell’agroalimentare, in particolare della Normativa relativa. Cosa ci propone
oggi?
Dario Dongo:
Un e-book, “Articolo 62, una rivoluzione” che ho pubblicato sul Fatto Alimentare. Si tratta della prima e unica guida su come cambieranno le relazioni commerciali e i pagamenti nella filiera
agro-alimentare dopo l’entrata in vigore della legge 27 del 24.3.12.
Di cosa tratta, la legge 27, in particolare l’Articolo 62?
Dario Dongo:
La nuova legge è importante perché si applica a tutti i contratti Business to Business che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari e modifica i tempi di
pagamento che dovranno avvenire entro 30 o 60 giorni.
E’ prevista una regolamentazione dell’ordine fornitore/cliente?
Dario Dongo:
Assolutamente sì, c’è l’obbligo di formalizzare per iscritto gli elementi essenziali del contratto (tipo e quantità dei prodotti in vendita, prezzo, tempi e modi di consegna
e pagamento…),
30 o 60 giorni saranno i termini di pagamento prefissati, per quali prodotti?
Dario Dongo:
I termini legali di pagamento, a partire dal 24 ottobre 2012, prevedono che le merci debbano venire pagate entro un termine certo da fine mese data certa ricevimento fattura (es. posta
elettronica certificata, raccomandata a.r., consegna fisica con data e firma del ricevente), o da fine mese data consegna. Questo termine è fissato in 30 giorni per i prodotti deperibili
(tutti i tipi di latte, prodotti a base di carne che rispondono a determinati requisiti chimico-fisici, alimenti la cui scadenza o termine minimo di conservazione risulta minore di 60 giorni),
che diventano 60 giorni per i non-deperibili.
E nel caso di una consegna di prodotti deperibili e non?
Dario Dongo:
Si dovranno fare fatture separate in caso di consegne di prodotti soggetti a tempi di pagamento diversi (salvi accordi per un unico termine di pagamento più breve, da applicarsi a entrambi
i tipi di merci).
E se il cliente “pretende” condizioni diverse?
Dario Dongo:
Si potrà considerare nullo ogni accordo teso a dilazionare i pagamenti e il debitore sarà soggetto a sanzione. La sanzione può arrivare sino a 500mila €, in caso
di ritardi
Spesso le aziende fornitrici devono subire vessazioni che sono costrette ad accettare loro malgrado. Cosa prevede la nuova normativa sulle pratiche commerciali sleali?
Dario Dongo:
Si devono considerare vietate molte pratiche commerciali ritenute sleali e vessatorie per il venditore. Ci si riferisce, per esempio, a sconti/contributi incondizionati o comunque non
proporzionati rispetto alle attività promozionali del distributore, nella misura in cui esse siano state richieste, effettivamente eseguite e di valore congruo. Pratiche sinora ampiamente
diffuse dovranno venire interrotte subito, ed eliminate dai contratti entro il termine ultimo del 31dicembre 2012.
Gli accordi-quadro non conformi dovranno considerarsi nulli.
L’opera quindi è solo in formato elettronico?
Dario Dongo:
Sì, è un e-book, in formato e-pub, composto da 58 pagine + un fascicolo di bibliografia e allegati e costa 15,00 €.
Lo si può scaricare da:
Giuseppe Danielli
Direttore Newsfood.com