Etichettatura allergeni: l’Italia è in ritardo!
30 Gennaio 2009
Francamente la notizia ci pare incredibile, data la frenetica attenzione che gli Organi di governo ed i loro supporters stanno da tempo dedicando alle tematiche relative alle etichette dei prodotti alimentari.
Sarebbe infatti logico attendersi che, prima di strepitare per ottenere cose nuove (leggi: indicazione obbligatoria dell’origine), chi di dovere si dovrebbe preoccupare di adeguare le norme nazionali alle prescrizioni comunitarie già consolidate. Ma vediamo di cosa si tratta.
Come è noto, nel decreto legislativo 109/92, che regola l’etichettatura degli alimenti, è stato da tempo inserito un elenco (Allegato I, sezione III Allergeni alimentari) relativo ad una serie di sostanze che vanno obbligatoriamente indicate in etichetta in quanto possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili (Cereali contenenti glutine, Crostacei, Uova, Pesce, Arachidi, Soia, Latte, Frutta a guscio, Sedano, Senape, Semi di sesamo, Anidride solforosa e solfiti, Lupini, Molluschi).
In un secondo momento, con la direttiva 2005/26/CE del 21 marzo 2005, vengono individuate alcune sostanze, derivate dagli allergeni, che possono essere temporaneamente escluse dal suddetto elenco: tale esclusione vale sino al 25 novembre 2007. Due giorni dopo tale data, è pubblicata la direttiva 2007/68/CE la quale, sulla scorta dei pareri dell’EFSA e di altre informazioni disponibili, abroga la direttiva 2005/26/CE rendendo così definitiva l’esclusione dall’elenco degli allergeni delle seguenti sostanze:
– sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
– maltodestrine a base di grano;
– sciroppi di glucosio a base d’orzo;
– cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
– gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
– gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;
– olio e grasso di soia raffinato;
– tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
– oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
– estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;
– siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
– lattitolo;
– frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
Ed è proprio il mancato recepimento della 2007/68/CE (entrata in vigore il 28 novembre 2007!) che ci viene imputato.
Sulla questione l’Italia ha già ricevuto un primo avvertimento lo scorso anno, con l’invio di una lettera di «messa in mora» e quindi l’apertura della procedura di infrazione da parte di Bruxelles. Ieri la Commissione europea ha deciso di passare alla fase successiva, inviando all’Italia un cosiddetto «parere motivato», che rappresenta il secondo e ultimo richiamo ufficiale.
Per onestà va detto che qualcosa si sta facendo…
Tra le Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria 2008, infatti, leggiamo:
L’articolo 18 recepisce la direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che, da un lato, modifica l’allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari che vanno obbligatoriamente indicati in etichetta in quanto allergenici e, dall’altro, abroga la direttiva 2005/26/CE, che aveva introdotto un elenco di ingredienti temporaneamente esclusi dal predetto allegato III-bis in quanto oggetto di studi scientifici per una verifica della loro eventuale
allergenicità. Con la direttiva in esame l’esclusione, da temporanea, diventa dunque definitiva per quasi tutti gli ingredienti precedentemente presenti nell’elenco.
Sul piano formale, il recepimento della citata direttiva 2007/68/CE viene attuato mediante sostituzione della sezione III dell’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, aggiunta dall’Allegato I del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, come modificata dall’articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, e contestuale soppressione della sezione IV del medesimo Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, essa pure aggiunta dall’Allegato I del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114.
Quindi, basta attendere, e, prima o poi il 109/92 verrà modificato.
Notiamo, infine, che, dall’elenco delle Procedure d’infrazione pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie https://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx ) la Direzione Generale interessata fa capo al Ministero della Salute.
Meno male! Se fosse toccato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, vista l’abilità nel maneggiare etichette…
Per saperne di più:
Direttiva 2007/68/CE della Commissione del 27 novembre 2007
Le origini della «direttiva allergeni»
Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Newsfood.com





