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Dal 2008 “forfettone” per Imprenditori minimi o marginali

By Redazione

Dal 2008 è in vigore il regime semplificato di tassazione per gli imprenditori minimi o marginali che prevede l’imposta secca del 20% per chi ha un giro d’affari inferiore a 30.000 euro
lordi annui in sostituzione di Irpef, Irap e addizionali.
Con la circolare 21 dicembre 2007 n. 73/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i suddetti imprenditori non dovranno più tenere Iva e libri contabili e sono esentati dalla
presentazione degli studi di settore.
A carico dei contribuenti minimi vi è comunque l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, l’obbligo
di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta provvedendo al relativo versamento mensile e l’obbligo di conservare i
documenti ricevuti ed emessi.
Per poter avere diritto al c.d. regime del “forfettone”, gli imprenditori minimi o marginali non devono aver sostenuto spese per lavoro dipendente, aver erogato somme sotto forma di utili di
partecipazione agli associati e non devono aver acquistato nei tre anni precedenti beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.
I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il nuovo regime se prevedono di rispettare il limite dei 30.000
Il regime non è applicabile se tali contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi Iva speciali quali l’agricoltura, i tabaccai, il commercio dei fiammiferi,
l’editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l’agriturismo, le vendite a domicilio gli
antiquari e le agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte. Sono anche esclusi i contribuenti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e di rivendita
di auto.

Aspetti sanzionatori – Ai contribuenti minimi si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dai DD.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472, con riguardo ovviamente alle
violazioni degli obblighi cui gli stessi sono tenuti.
Così, ad esempio, per le violazioni consistenti nella mancata certificazione dei corrispettivi relativi alle “operazioni” compiute dai contribuenti minimi è applicabile la
sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività.
In caso di violazione dell’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 del D.Lgs.
n. 471 del 1997.
Per le violazioni tributarie commesse dai contribuenti minimi è consentito il ricorso all’istituto del ravvedimento se naturalmente le violazioni non sono state già constatate e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di controllo di cui gli autori delle violazioni hanno avuto formale conoscenza.
Per la infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime, “se il maggior reddito accertato supera del 10% di quello dichiarato” le misure delle sanzioni minime e
massime applicabili sono aumentate del 10%.
Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime sempre che il
maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 73 E del 21 dicembre 2007 (PDF)

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