Centralinisti privi della vista – Trasformazione centralino
12 Marzo 2008
D: Volevo sapere cosa deve fare (adempimenti) il datore di lavoro in caso che debba provvedere alla trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non
sia possibile una diversa e permanente utilizzazione. Quali sono i suoi obblighi ed in caso di inadempimento le sanzioni previste?
R: Per quanto attiene agli adempimenti di cui alla domanda, nel caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e
permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente per un periodo di due anni.
Tali trasformazioni tecniche e le forniture di strumenti adeguati dei centralini, finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti, sono a totale carico delle regioni competenti
per territorio, le quali possono provvedere direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute ai datori di lavoro.
Le sanzioni (D.M. 29 luglio 2003), sono le seguenti:
1) sanzione da Euro 105,70 a Euro 2119,40 in caso di omessa comunicazione alla Direz. prov. del lavoro dell’installazione da parte del datore di lavoro di impianti telefonici;
2) sanzione da Euro 21,13 a Euro 84,53 in caso di omessa assunzione dei centralinisti non vedenti.






