Cattivo stato di conservazione degli alimenti: è responsabile anche il trasportatore

Cattivo stato di conservazione degli alimenti: è responsabile anche il trasportatore

By Redazione

Il caso si riferisce all’impiego di un autocarro non refrigerato, utilizzato per trasportare alimenti deperibili destinati alla vendita (mozzarelle, crema di yogurt, …).

La sentenza afferma due principi importanti: in primo luogo che è onere del soggetto che si prende carico dell’alimento, in ogni sua fase distributiva, di assicurare che lo stesso sia mantenuto in buono stato di conservazione. Non è stata quindi accettata l’argomentazione difensiva basata sul fatto che il trasportatore svolgeva mere funzioni di autista.

Analogamente è stata rigettato il concetto secondo il quale la valutazione legale di pericolosità del prodotto deve essere fatta in riferimento allo stato effettivo di esso e non alle modalità di conservazione.

Come già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 40/2001, infatti, il cattivo stato di conservazione consiste non solo nelle caratteristiche intrinseche della sostanza alimentare, ma anche soltanto nelle modalità estrinseche di conservazione. Nel caso di specie, quindi, non è stato nemmeno necessario provare che i prodotti fossero deperiti, appunto essendo sufficiente avere constatato che non venivano conservati seguendo i normali accorgimenti igienico sanitari.

NOTE FINALI, per chi vuole approfondire:

 

Sentenza n. 2897, del 28 gennaio 2007

 

Il trasporto dei prodotti alimentari

 

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Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

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