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Bollino blu Auchan: prevenzione o distorsione?
27 Dicembre 2017
By Giuseppe
Milano, 27 dicembre 2017
Avv. Fabio Squillaci
Le informazioni facoltative presenti sull’etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità dei prodotti alimentari sono lasciate alla libera scelta degli operatori, ma devono sottostare non solo ai principi portati dall’art. 7 del Reg. UE 1169/2011, ma anche a quanto disposto dal Regolamento (CE) 1924/2006 e s.m.i..
Il Regolamento in esame può essere inteso dai consumatori come uno strumento contro la pubblicità ingannevole e dai produttori come un mezzo per contrastare la concorrenza sleale, per uniformare le disposizioni presenti negli Stati membri e per tutelare l’innovazione. Esso ha determinato il passaggio da un sistema “negativo” ad uno “positivo”. Il primo era contraddistinto dalla presenza di divieti, alcuni volti a non permettere l’utilizzo di richiami ingannevoli finalizzati a valorizzare particolari caratteristiche dell’alimento che, tuttavia, erano possedute anche da altri prodotti similari; altri destinati a non consentire l’attribuzione al prodotto di proprietà e di effetti in realtà inesistenti. I produttori e i loro responsabili marketing, rispettati questi principi, potevano agire liberamente.
Il sistema “positivo”, attualmente in vigore, è strutturato invece sulla possibilità di adottare termini o locuzioni, presenti in liste di indicazioni consentite, con le relative condizioni d’uso. Ogni espressione non presente in queste liste è da intendersi come vietata, se non oggetto di specifica richiesta di autorizzazione all’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare).
A dividere la GDO, e non solo, è il bollino blu applicato dalla catena Auchan su alcuni prodotti ritenuti “migliori” per la salute del consumatore. Il progetto ha scatenato le ire dei produttori che hanno segnalato la questione all’Antitrust. L’azienda transalpina, per contro, si difende sostenendo si tratti di un programma internazionale del gruppo allo scopo di orientare il consumatore nella scelta dei prodotti migliori per la propria salute. Le valutazioni sono frutto di un Comitato di esperti di fama mondiale anche se non è dato a sapersi quali siano i criteri utilizzati.
E’ evidente che la “corsa” alla qualità alimentare può comportare forti distorsioni alla concorrenza suscettibili di sanzione. Il merito di Auchan è stato quello di inventarsi un etichetta “qualitativa” in violazione della normativa esistente che sicuramente avrà già avuto l’effetto di orientare le scelte dei consumatori. Non ci resta che attendere la risposta dell’Antitrust.
Fabio Squillaci è avvocato, specializzato in Professioni Legali ed allievo del Corso Galli in Napoli. Ha svolto con profitto lo stage ex art. 73 D.L. 69/2013 affiancando un giudice penale presso il Tribunale di Cosenza. Da sempre amante delle interazioni tra il diritto e le altre scienze, ha collaborato in diverse attività di ricerca. In qualità di cultore della materia collabora con i docenti per lo svolgimento di attività seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto. Autore di varie pubblicazioni su Persona e danno, diritto.it, Camminodiritto e Salvis Juribus, Newsfood.com; ha di recente pubblicato la monografia “Il diritto storto”.
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