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Ecommerce prodotti Bio: etichettatura in lingua straniera. Risponde il Tecnologo Alimentare

Ecommerce prodotti Bio: etichettatura in lingua straniera. Risponde il Tecnologo Alimentare

By Giuseppe

Milano, 4 settembre 2017

Ci scrive Stefano, un Biologo che lavora per un consorzio agrario che vende prodotti Biologici sia in Italia che all’estero, esclusivamente on-line. I prodotti spediti, devono essere etichettati in quale lingua?

Spett.le Redazione di Newsfood.com
desidero condividere con voi un mio problema, nella speranza che discutendone insieme sia possibile aiutare chi, come me, si trovi in una situazione simile.

Sono un Biologo che lavora per un consorzio agrario che vende prodotti Biologici sia in Italia che all’estero (solo europa) e i nostri clienti sono Gruppi di Acquisto e Consumatore finale.

La vendita avviene esclusivamente on-line tramite una piattaforma tradotta in più lingue.

Il mio dubbio riguarda l’etichettature in lingua straniera e mi chiedo se abbiamo l’obbligo di tradurre tutte le etichette nella lingua del paese di vendita o non è necessario, essendo una vendita online con le informazioni già tradotte sul sito.

Spero che qualcuno mi possa aiutare.

Stefano G.

Grazie

 

Risponde il Dott. Alfredo Clerici, Tecnologo Alimentare

Sul fatto che le informazioni debbano essere disponibili “in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.” (reg. 1169, art. 15), non ci sono dubbi.

In altre parole: se i prodotti  vengono commercializzati in Francia, Germania e Inghilterra, tutte le informazioni previste dall’art 9 (quindi non solo l’elenco degli ingredienti) devono essere disponibili ai consumatori nella loro lingua.

Quanto al resto (vendite on-line) ricordo quanto previsto dall’art. 15 del citato regolamento:

  1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna

Questo significa che le suddette indicazioni possono essere rese disponili anche soltanto “sul supporto della vendita a distanza”, cioè, ad esempio, sul sito nel quale i prodotti vengono presentati. L’eccezione di cui si parla riguarda “f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza” che, quindi, deve poter accompagnare le singole confezioni.

 

NOTA IMPORTANTE (Dott. Alfredo Clerici)

Trattandosi di prodotti “bio”, aggiungo una interessante nota:
“ Una piattaforma commerciale non può essere considerata un luogo di magazzinaggio in diretta connessione con il punto di vendita. Nel caso di vendite effettuate mediante Internet o simili piattaforme commerciali per vendite al consumatore o all’utilizzatore finale (come un negozio virtuale su Internet), il luogo in cui i prodotti sono materialmente detenuti dall’operatore deve essere oggetto di controlli per l’agricoltura biologica. L’operatore, che possiede materialmente il prodotto biologico durante il magazzinaggio, deve sottoporre la propria impresa al sistema di controllo per l’agricoltura biologica”. (Nota MiPAAF n. 79474 del 28 ottobre 2014)”
Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Redazione Newsfood.com

 

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