Assunzione centralinisti privi della vista
12 Marzo 2008
D: Volevo sapere come funziona l’Albo Professionale Nazionale per i centralinisti privi della vista e come funziona per iscriversi? Quale certificazione occorre? Quali sono le regole per le
assunzioni nel settore privato e nel pubblico e la percentuale loro riservata? Cosa deve fare l’azienda per assumere i centralinisti ciechi?
R: C’è una norma specifica che regola la materia dell’iscrizione dei centralinisti privi della vista nell’Albo Professionale Nazionale ed è l’art. 1 della legge n. 113 del 1985
che a tal fine considera ciechi ai fini del collocamento obbligatorio, e dei relativi obblighi ed adempimenti dei datori di lavoro obbligati ad assumerli, coloro che sono colpiti da
cecità assoluta, ovvero che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
Riguardo all’Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, questo viene tenuto e viene aggiornato dalle Direzioni
Regionali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro – che provvedono alla iscrizione nell’Albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti
nella regione.
Per iscriversi all’Albo occorre presentare alcuni documenti quali:
a) il diploma di centralinista telefonico (rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi)
b) il certificato, rilasciato dall’unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il
richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che esente da altre minorazioni che
potrebbero impedire l’espletamento della funzione di centralinista telefonico.
Tale certificazione non deve essere di data anteriore a novanta giorni al momento della data di iscrizione.
Per quanto attiene al calcolo i ciechi sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili che le aziende sono tenute ad assumere, a seconda delle cause che
hanno originato la cecità e possono essere iscritti all’Albo professionale inoltre, in deroga a quanto sopra, su presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente DPL –
Servizio Ispezioni del Lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui al predetto punto B) (certificato medico) ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il
lavoratore occupato svolge mansioni di centralinista da almeno 6 mesi.
Per alcune categorie di ciechi forniti di speciali qualificazioni professionali si applicano le seguenti disposizioni: le norme della L. 29 marzo 1985, n. 113, applicabili nel caso di
centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l’impiego di uno o più posti-operatori, relativamente agli obblighi a carico dei datori di lavoro dispongono quanto segue: i
datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane un privo della vista iscritto all’apposito albo professionale istituito presso gli
uffici regionali del lavoro.
Per i pubblici datori di lavoro l’obbligo sussiste in relazione ad ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino; qualora il centralino telefonico abbia più di un posto di
lavoro, il 51% dei posti stessi dev’essere riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.
Collocamento dei non vedenti
Quanto agli adempimenti dei datori di lavoro, entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, questi devono inoltrare richiesta di
assunzione alla Direzione Regionale del lavoro; e se non lo fanno il datore di lavoro viene invitato dallo stesso organo provinciale a provvedervi entro 30 giorni e se il datore di lavoro non
vi provveda, l’avviamento del centralinista privo della vista avviene d’ufficio in forma obbligatoria.
Adempimenti del Datore di lavoro
I datori di lavoro interessati devono applicare per i lavoratori non vedenti assunti in virtù delle disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio tutte le norme ed i trattamenti
economici previsti dai rispettivi CCNL di settore. Peraltro i datori di lavoro devono comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro competenti, le caratteristiche dei centralini telefonici
con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, nonché il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti
occupati, indicando la data in cui sono stati adibiti o assunti presso i medesimi centralini.
Inoltre, entro 60 giorni dalla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalle norme di legge, i datori di lavoro devono
comunicarlo alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, nonché al Ministero del Lavoro le variazioni verificatesi durante l’anno relativamente alla ubicazione degli uffici, sedi o
stabilimenti dotati di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o ad un solo posto di lavoro con almeno 5 linee urbane, nonché il numero e le
generalità dei centralinisti addetti ai singoli centralini.
L’ente gestore (originariamente Telecom quando era monopolista) deve comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro sia l’installazione che la trasformazione di centralini telefonici, non
solo, ma allo stesso ente gestore da parte delle DPL può essere richiesto l’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini telefonici che comportano l’obbligo di
assunzione previsto dalle norme di legge.






