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Agroalimentare: Veneto, Legislazione Regionale nel primo trimestre 2012

By Redazione

Nel primo trimestre del 2012 gli enti autarchici territoriali (regioni e province autonome) hanno legiferato nelle materie – d’interesse immediato o indiretto per il settore agroalimentare – di
seguito indicate (in parentesi il numero della legge regionale o provinciale o del decreto del Presidente della Giunta regionale).    

VENETO
– Funghi (Veneto, 7/2012)
– Tutela dell’ambiente (Veneto, 11/2012)

Legge regionale n. 7 del 31.01.2012: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati”

Raccogliere funghi nei boschi e nei prati veneti in futuro sarà più semplice grazie ad una modifica alla legge 23/1996, che prevede l’abolizione del tesserino in modo che al
“fungaiolo” basterà esibire la ricevuta del versamento richiesto e un documento di identità.
Saranno eliminate tutte le procedure burocratiche attualmente necessarie per ottenere il tesserino (foto tessera aggiornata, marche da bollo, ecc.). Gli eventuali versamenti verranno richiesti
dagli enti delegati al rilascio delle autorizzazioni: Province, Comunità Montane, Regole, Enti di gestione dei parchi regionali, che stabiliranno gli orari, i calendari e i divieti nelle
zone di particolare pregio naturalistico-ambientale e provvederanno alla vigilanza e all’erogazione delle sanzioni per chi trasgredisce a quanto stabilito dalla legge 23 del 1996 circa le
modalità di raccolta dei funghi epigei. Saranno esentati dall’autorizzazione i proprietari, gli usufruttuari e i conduttori nei terreni e i loro famigliari.

Legge regionale n. 11 del 24 febbraio 2012: Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni”.

La legge 11/2012  integra e modifica la legge regionale  331985.
In particolare:
si modifica l’articolo 5, che riguarda la competenza delle province, eliminando il riferimento all’autorizzazione provinciale dei “piani di concimazione” sostituiti da una comunicazione, con una
procedura assimilabile alla dichiarazione di inizio attività (DIA), che consente in molti casi alle aziende un sensibile snellimento dei tempi di attesa rispetto alle norme previgenti che
richiedevano di acquisire un espressa autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici;
si modifica l’articolo 5, il cui comma 3 è integrato (lettera e), in ragione delle nuove competenze assegnate alle province in sede di controllo amministrativo successivo sulla corretta
utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento e delle acque reflue;
si introduce l’ articolo 65-quater: “Sanzioni amministrative in materia di uso agronomico di effluenti di allevamento e di talune acque reflue industriali”, completando il quadro sanzionatorio in
materia, stante l’inadeguatezza degli strumenti di controllo e repressione attualmente in vigore.

A cura di Bruno Nobile
per Newsfood.com

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