Studi di settore: semplificati gli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti

By Redazione

Sulla G.U. n. 56 del 6 marzo 2008 è stato pubblicato il decreto 11 febbraio 2008 con cui il Ministero dell’Economia ha semplificato gli obblighi di annotazione separata dei componenti di
reddito rilevanti ai fini degli studi di settore.
Il decreto, in particolare, prevede che i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per almeno una delle quali sono approvati gli studi di settore, debbano
annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate e quelli derivanti dall’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
Nel caso di due o più attività di impresa, inoltre, per attività prevalente cui applicare gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d’imposta la
maggiore entità dei ricavi.
Il decreto ha precisato che per due attività di impresa non rientranti nello stesso studio di settore e per cui l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non
rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, i risultati derivanti
dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento.
Per il periodo d’imposta 2007, tuttavia, è previsto un regime transitorio durante il quale i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati
per l’attività di accertamento nei confronti dei soggetti che svolgono l’esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora
l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente
supera il 20%
dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Decreto 11 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia

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