FREE REAL TIME DAILY NEWS

Sicurezza, Confesercenti: «fare chiarezza sui benzinai»

By Redazione

La legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n° 244), in vigore dal 1° gennaio scorso, all’articolo 1, commi 228-237, dispone, in favore delle piccole e medie imprese commerciali
e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle rivendite di generi di monopolio, misure di sicurezza contro la criminalità consistenti nella concessione di un credito
d’imposta.

In particolare, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande, il comma 228 prevede la
concessione di un credito d’imposta per «l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi
di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010».
Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, se per le attività di somministrazione di alimenti e bevande non vi sono dubbi (si ritiene rientrino nella definizione tutte le
attività disciplinate dalla legge n. 287/91 e dalle leggi regionali di settore), qualche incertezza può riscontrarsi relativamente alle piccole e medie imprese commerciali di
vendita al dettaglio e all’ingrosso, sia sotto l’aspetto dimensionale (il riferimento probabile è al Dm 6.12.2005, sulla definizione di piccola e media impresa di cui alla legislazione
comunitaria), sia per quanto riguarda il riconoscimento del diritto al credito di imposta in capo ai titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Questi ultimi, a nostro avviso, sono in ogni caso ricompresi nel campo di applicazione della norma, trattandosi comunque di titolari di attività commerciali (la norma non contiene
precisi riferimenti legislativi alle attività disciplinate) e, soprattutto, di attività da considerare tra quelle maggiormente a rischio.
Occorre evidenziare, infatti che i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti maneggiano somme ingenti, di pertinenza quasi totale (97%) dello Stato e delle compagnie petrolifere.
Inoltre, presso gli impianti si esercitano non di rado attività di servizi complementari che attirano le pericolose attenzioni della microcriminalità.
Dette attività, infine, essendo insediate «su strada», sono le più esposte agli attacchi dei malintenzionati.
Si chiede, dunque, conferma della giusta collocazione dei titolari di impianti di distribuzione dei carburanti fra i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 228 della legge
n. 244/2008, mediante apposita circolare o nota ministeriale, che consenta ai soggetti interessati di predisporre per tempo i necessari interventi tecnici, in attesa del decreto attuativo di
cui al comma 231, all’interno del quale, in ogni caso, si auspica l’inserimento di apposita norma, che elenchi espressamente fra i beneficiari i gestori degli impianti.

Infine, si chiede che il regolamento di attuazione che il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà approvare, ai sensi del comma 231, entro il 31 gennaio 2008, al fine di fissare le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui si dice, faccia esplicito riferimento, fra le spese ammissibili al beneficio, alle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione
di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
Dette spese, infatti, sono già considerate ammissibili dalla norma (comma 233), avente medesima ratio, che dispone la concessione di un credito di imposta a favore dei titolari di
rivendite di generi di monopolio.

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD