Senza delibera di autorizzazione alla spesa pagano l’amministratore o il funzionario che ha consentito i lavori
26 Maggio 2009
La ditta che viene incaricata da un funzionario di un ente locale di eseguire dei lavori senza la delibera di autorizzazione alla spesa, pur rivolgersi per il pagamento della prestazione
all’amministratore o al funzionario che ha consentito i lavori. Il caso, deciso dalla Corte di Cassazione, e’ stato sollevato da una ditta che ha effettuato opere di manutenzione straordinaria di
un edificio scolastico sulla base di un incarico conferito da un consigliere comunale e da un funzionario del Comune. Le opere, avevano dichiarato i funzionari nell’attribuire l’incarico,
rivestivano carattere di urgenza per consentire l’avvio dell’anno scolastico e quindi la delibera comunale per regolarizzazione della spesa sarebbe stata adottata successivamente. Ma la delibera
non era mai intervenuta e la ditta si e’ rivolta al giudice per il pagamento. Sia il consigliere che il funzionario sono stati condannati a liquidare le spese alla ditta ma entrambi hanno fatto
ricorso in Cassazione sostenendo di non aver ordinato i lavori in quanto, per la loro posizione all’interno del Comune, non avevano potere di gestione e decisionale. La Cassazione ha pero’
respinto il ricorso: poiche’ non e’ logico pensare che la ditta abbia effettuato le opere di sua spontanea volonta’, non resta che applicare la normativa sulle spese degli enti locali in base
alla quale, se manca la delibera di autorizzazione alla spesa, il fornitore pur rivolgersi alla persona che ha consentito i lavori o la fornitura, anche se questa non aveva il potere di disporli.
Non si puo’ infatti chiedere al privato contraente nessuna indagine sulle mansioni svolte dalla persona che, anche implicitamente, pur essere ritenuta rappresentante dell’Ente pubblico. Ed il
fatto che entrambi i funzionari fossero presenti sia nella fase delle trattative sia in quella di conferimento dell’incarico induceva legittimamente a ritenere che essi agissero in base ad un
preciso potere. In linea di principio, prosegue la Cassazione, il funzionario di un Ente pubblico ha con quest’ultimo un rapporto di immedesimazione organica, in modo che gli atti compiuti dal
funzionario vengono riferiti direttamente all’Ente. Ma in questo caso, di mancanza di autorizzazione alla spesa, gli atti compiuti dai funzionari non possono essere riferiti all’amministrazione
che resta cosi’ estranea agli impegni assunti in violazione delle norme contabili.




