Sanatorie e buonsenso, luci e ombre del decreto “Salva Casa”- Rubrica Casa Città Società

Sanatorie e buonsenso, luci e ombre del decreto “Salva Casa”- Rubrica Casa Città Società

By Giuseppe

Sanatorie e buonsenso, luci e ombre del decreto “Salva Casa”- Rubrica Casa Città Società – QN IL GIORNO del 7 giugno 2024 

Il decreto legge “Salva casa” varato dal Governo, non contiene, ne’ una sanatoria, ne’ un condono edilizio come misura straordinaria soggetta a termine di scadenza, ma rappresenta una integrazione della disciplina ordinaria…

 

Data: 12 gennaio 2024

Sanatorie e buonsenso, luci e ombre del decreto “Salva Casa”

Rubrica Casa Città Società

ASSOEDILIZIA informa

Articolo su QN IL GIORNO del 7 giugno 2024

 di AchilleColombo Clerici

Il decreto legge “Salva casa” varato dal Governo, non contiene, ne’ una sanatoria, ne’ un condono edilizio come misura straordinaria soggetta a termine di scadenza, ma rappresenta una integrazione della disciplina ordinaria in materia di sanatoria delle irregolarità formali delle costruzioni, contenuta nel Testo Unico dell’Edilizia del 2001.

Come tale esso tende ad essere di immediata applicazione, non a tutti i casi latenti, ma solo a quelli emergenti nella fisiologia della vita degli edifici: compravendite, pratiche di mutui e di agevolazioni fiscali.

Si prospettano novità positive sul piano sostanziale per pareti vetrate, tettoie, porticati, tende solari, variazioni interne, tolleranze dimensionali, modifiche senza opere di destinazione d’uso per il recupero di spazi alla funzione abitativa tranne che per i negozi al piano terreno, autorizzazioni paesaggistiche.

Va osservato che per le costruzioni prive di titolo abilitativo permane, ai fini ostativi della sanatoria ordinaria, il requisito della doppia conformità delle opere: alla disciplina edilizio/urbanistica vigente al momento della realizzazione, e a quella vigente al tempo della sanatoria. Mentre per le opere realizzate in parziale difformità la normativa si sdoppia, in senso parzialmente favorevole alla sanabilità. Laddove dunque si richiede ancora la doppia conformità ciò significa che quelle opere che ora potresti legittimamente costruire, non le puoi sanare se non erano ammesse al momento della costruzione: devi demolirle e, se vuoi, puoi ricostruirle tali e quali. Si conferma una norma, introdotta con il primo condono del 1985, assurdamente punitiva e contraria alla logica della equità e della convenienza economica e sociale.

Un principio peraltro più severo di quello che presiede alla punibilità penale, basato, all’opposto, sulla doppia difformità: è reato il fatto considerato tale dalla legge del momento della commissione e dalla legge vigente al momento della sentenza.

Mentre dunque in materia penale la sanzione ha anche un carattere recuperatorio e riguarda esclusivamente l’autore dei fatti illeciti, sul piano edilizio/amministrativo la sanzione per le irregolarità edilizie mantiene, in modo retrogrado, un carattere eminentemente punitivo e ricade spesse volte anche su persone non colpevoli per non aver commesso il fatto, quali sono i successori dell’autore.  E’ un retaggio della vetero cultura urbanistica carica di prevenzioni sociali.

Achille Colombo Clerici

 

Articolo pubblicato su espressa autorizzazione dell’autore

Redazione Newsfood.com

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