Rifiuti: torna l'obbligo della dichiarazione annuale del Modello unico
20 Febbraio 2008
Il Mud, il trasporto di propri rifiuti, il registri di carico e scarico e la tassa di smaltimento rappresentano alcune delle tematiche oggetto del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, in
vigore dal 13 febbraio, per molti casi si tratta di un ritorno al passato. Basta pensare al Mud (Modello unico dichiarazione ambientale): è stato ripristinato l’obbligo della
dichiarazione annuale – da presentare entro il prossimo 30 aprile alle camere di commercio territorialmente competenti – anche per i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni artigianali.
Fanno eccezione alla norma le aziende che non impiegano più di dieci dipendenti, esonerate da tale onere insieme alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
«come attività ordinaria e regolare» e che devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali.
Con riguardo alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, che interessa anche le piccole aziende artigiane, il nuovo testo reintroduce l’obbligo di numerazione e vidimazione da
parte delle camere di commercio competenti – con il conseguente versamento dei diritti di segreteria – mantenendo il riferimento alle procedure e alle modalità fissate dalla normativa
sui registri IVA. Tuttavia, al fine di prevenire le difficoltà organizzative che deriverebbero dall’applicazione immediata della nuova disciplina, sia per le Camere di commercio che per
le aziende, il ministero dell’Ambiente ha suggerito alle amministrazioni competenti di considerare temporaneamente «possibile l’utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali
dell’Agenzia delle Entrate» (comunicato del 13 febbraio 2008).
Novità importanti, inoltre, riguardano la cosiddetta «assimilabilità». Nel decreto si ribadisce che i rifiuti che si formano nelle aree produttive – salvo i rifiuti
prodotti nei locali aperti al pubblico- non sono assimilabili ai rifiuti urbani e pertanto non sono oggetto di tassazione per il servizio di smaltimento. Allo stesso modo, non sono assimilabili
i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiori a 450 mq nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti e a 750 mq nei comuni con popolazione superiore a
diecimila abitanti.




