Nota dell’Inail sui ricorsi previsti dall’art. 16 DPR 1124/65
30 Giugno 2009
L’INAIL, con la nota n. 6704 del 24 giugno 2009, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla nota del 7 aprile 2009 del Ministero del Lavoro che ha comunicato, alle proprie DPL, di non
considerare ammissibili interpretazioni che estendono l’ambito di applicazione dell’art. 16 ad atti diversi dalla diffida.
In particolare, è stato concordato un periodo di transizione di 6 mesi, durante il quale le DPL continueranno a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi esperiti ai sensi dell’art. 16 del
TU n. 1124/65 anche in presenza di atti che rivestono una forma diversa dalla diffida, se riferiti a controversie circa la sussistenza dell’obbligo assicurativo, compresi, quindi, i certificati
di variazione emessi da una sede Inail.
Nel contempo, l’Istituto si attiverà per adeguare al disposto normativo le procedure informatiche realizzando , peraltro, d’intesa con lo stesso Ministero del Lavoro, una
intereoperabilità per via informatica con le DPL, secondo modalità che verranno fornite in seguito.
Nota 6704/09




