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LSU, fissati i criteri per l’assegnazione delle risorse ai Comuni con meno di 50 mila abitanti

By Redazione

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2009 il Decreto del ministero del Lavoro, salute e politiche sociali del 9 gennaio 2009 che fissa i criteri per
l’assegnazione di risorse ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione di misure di politiche
attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante.

I contributi, previsti dalla Legge n. 296 del 2006, art.1 comma 1156, sono assegnati ai Comuni in seguito alla stipula di una Convenzione con il ministero stesso e si riferiscono a
lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente.

Sono lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di
lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di
soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati.

Ai fini dell’ammissione ai contributi i Comuni devono presentare domanda al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione generale ammortizzatori sociali e
incentivi all’occupazione, Divisione III (via Fornovo, 8 – 00192 Roma), entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. del 20 gennaio 2009).

La domanda deve indicare:

– il numero degli abitanti del comune richiedente;
– il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;
– dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.

Ai fini della ripartizione delle risorse, il Ministero predisporrà una graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attività socialmente
utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.

Successivamente all’approvazione della graduatoria saranno stipulate le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse.

Le attività socialmente utili

Sono attività socialmente utili quelle che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva.
Tra queste, in base alla previsione del Decreto legislativo n.468 del 1° dicembre 1997,

– lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6
mesi, realizzati in alcuni ambiti, cioè cura della persona, dell’ambiente, riqualificazione degli spazi urbani, e più specificamente per:
a) cura e assistenza all’infanzia, all’adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonchè
interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro,
tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall’amianto;
c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell’agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla
modernizzazione dell’agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell’acquacoltura e dell’agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in
particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento
delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

– lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;

– lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con
priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

– prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni indicate.

Ministero del Lavoro, decreto del 9 gennaio 2009

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