L’Antitrust sanziona le pubblicità di Danacol e Pro-Activ
3 Giugno 2009
Ci siamo spesso occupati del regolamento “claims” (regolamento CE 1924/06), della sua importanza nel definire le norme che devono ispirare le informazioni nutrizionali e sulla salute e dell’azione di vigilanza che l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) svolge sulle iniziative pubblicitarie che su tali informazioni si basano.
A questo proposito riteniamo significativo segnalare le recenti sanzioni che l’AGCM ha comminato in merito alle campagne pubblicitarie di Danacol e Pro-Activ (rispettivamente 250.000 euro e 100.000 euro).
La sanzione non riguarda l’efficacia delle bevande, bensì il fatto che le pubblicità non forniscono ai consumatori tutte le informazioni necessarie ad effettuare una scelta consapevole, cosa questa di particolare rilievo, trattandosi di prodotti aventi effetti sulla salute.
In particolare, per DANACOL, i messaggi trasmessi avvalorano il falso convincimento che il prodotto costituisca la soluzione della problematica colesterolo e di conseguenza elimini il rischio cardiovascolare: per l’Antitrust, è fuorviante collegare la soluzione di un problema importante come il colesterolo, che nei casi più seri richiede una terapia farmacologica di carattere permanente, al consumo di un prodotto alimentare.
Infatti, l’efficacia limitata e parziale del prodotto, pur se abbinato ad una modifica delle abitudini alimentari, non è stata sufficientemente evidenziata in tutta la campagna promozionale, nella quale al contrario il prodotto viene presentato come rimedio efficace del colesterolo in un ben definito arco temporale (Già dopo tre settimane riduce il colesterolo).
Inoltre, nelle comunicazioni pubblicitarie mancano indicazioni che consentano al consumatore di comprendere quali tipologie di persone possono trovare giovamento ricorrendo al consumo del prodotto e in che misura lo stesso prodotto può risultare efficace.
(L’Antitrust ha sanzionato Danone, con un’ulteriore multa pari a 50.000 euro, anche per la specifica promozione denominata Mese del Cuore svoltasi nel mese di settembre 2008, con la quale veniva offerto un buono acquisto per ottenere una confezione omaggio per ogni confezione acquistata. Il buono era però condizionato all’invio di un questionario debitamente compilato,
unitamente alla prova d’acquisto e allo scontrino. Nella pubblicità queste condizioni non erano chiarite.)
Ci pare utile, a questo punto, richiamare alcune prescrizioni, strettamente connesse al caso di cui ci stiamo occupando, contenute nel citato regolamento “claims”:
CAPO IV INDICAZIONI SULLA SALUTE
Art. 10 Condizioni specifiche
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:
a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e
d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.
Art. 14 Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini
2. … per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l’etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.
L’opinione dell’Antitrust la conoscete: fateci sapere qual’è la vostra.
Le risposte di Danone sulla pubblicità: xe pezo el tacon del buso?
Il testo integrale del provvedimento AGCM
Prodotti senza zucchero… o no?
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Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Newsfood.com





