La Fondazione Studi chiarisce le dimissioni volontarie

By Redazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 3 del 6 marzo 2008, ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove procedure per le dimissioni volontarie ex legge 188/2007 che sono
entrate in vigore il 5 marzo.
Da tale data, infatti, le dimissioni rilasciate in carta libera oppure in forma verbale non producono efficacia ed il lavoratore che intenda rescindere dal contratto deve presentare la lettera
di dimissioni volontarie su appositi moduli predisposti e resi disponibili da specifici soggetti espressamente individuati. Anche le clausole previste dai contratti nazionali che contrastino
con queste disposizioni, inoltre, devono essere considerate nulle.

I casi in cui non si applicano le nuove procedure
La Fondazione ha precisato che esistono dei casi particolari cui non si applicano le nuove modalità:
– le risoluzioni consensuali del contratto effettuate dalle parti ai sensi del 1372 del codice civile, per le quali può essere utilizzato un modello analogo al fac simile allegato alla
circolare in oggetto.
– i lavoratori autonomi e subordinati che interrompono il rapporto di lavoro e che non sono più rintracciabili (per abbandono del posti di lavoro, se il recesso unilaterale è
comunicato mediante una semplice lettera). In questi casi, la Fondazione ha spiegato che è necessario fornire prova del fatto che i lavoratori non intendono rassegnare le dimissioni
mediante la nuova procedura. Per fare ciò, l’azienda può inviare una raccomandata al lavoratore invitandolo a formalizzare le dimissioni nel rispetto delle norme vigenti e
fissando un termine entro cui adempiere: se il lavoratore autonomo o subordinato non dà seguito al sollecito, si configura la legittima interruzione del rapporto di lavoro
modalità differenti rispetto a quelle obbligatorie.
– le dimissioni volontarie rilasciate durante il periodo di prova;
– le dimissioni rilasciate da lavoratore per giusta causa;
– le dimissioni dall’incarico di amministratore di società;
– i rapporti di lavoro marittimo;
– le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
– le nomine dei componenti di organi di controllo di società;
– le partecipazioni a collegi e commissioni;
– i rapporti di tirocinio formativo;
– le prestazioni occasionali e i contratti d’opera di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Tutele particolari
La norma in oggetto prevede alcune tutele specifiche nei seguenti casi particolari:
– matrimonio: le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio e l’anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere
confermate, a pena di nullità, entro un mese all’Ufficio provinciale del lavoro;
– maternità: le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre nel periodo compreso tra l’inizio del periodo di gestazione ed il compimento del primo anno di
età del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro.

Soggetti obbligati alle nuove procedure
Devono rispettare le nuove procedure per le dimissioni volontarie i lavoratori appartenenti a qualsiasi tipologia di azienda pubblica o privata e che siano soggetti ai seguenti contratti:
– lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato, part time e full time. Nella categoria rientrano anche i dirigenti del settore privato e pubblico e tutti i rapporti di lavoro
subordinato anche di dirigenza generale del pubblico impiego;
– lavoro subordinato nell’ambito del lavoro domestico;
– collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, comprese quelle di minima entità (“minicococo”);
– associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Le nuove disposizioni non si applicano, però, alle altre forme di associazioni in partecipazione da cui derivano redditi che
non sono di lavoro autonomo;
– soci di cooperative indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato.

I soggetti abilitati alla compilazione dei modelli di dimissioni
Sono abilitati alla compilazione dei modelli di dimissioni volontarie:
– i centri per l’impiego,
– le direzioni provinciali e regionali del lavoro del Ministero del Lavoro,
– gli Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
– l’Ispettorato della Regione Siciliana,
– gli uffici comunali.

Il modello per le dimissioni volontarie e le nuove procedure
Il modello obbligatorio per le dimissioni volontarie è realizzato con particolari caratteristiche anticontraffazione ed ha una validità di 15 giorni dall’emissione.
Il lavoratore che intenda dimettersi, dunque, deve recarsi presso uno dei soggetti abilitati, dove un funzionario accede alla specifica sezione del sito del Ministero per compilare il modulo
on-line sulla base delle indicazioni fornite dal lavoratore, soprattutto in relazione alla data di decorrenza delle dimissioni.
Il modulo compilato viene trasmesso al Ministero in via telematica ed una copia di esso viene stampata e consegnata al lavoratore, dopo l’apposizione della la data a partire dalla quale
decorrono i 15 giorni di validità. Entro tale termine, quindi, il lavoratore deve consegnare lo stampato al proprio datore di lavoro, perfezionando così sul piano giuridico l’atto
unilaterale di dimissione.
Il datore di lavoro, infine, riceve il modulo e verifica che sia originale, che sia stato rilasciato da uno dei soggetti abilitati e che contenga una data di emissione che non sia precedente di
15 giorni rispetto a quello di consegna. A quel punto, il datore di lavoro ha 5 giorni di tempo dalla data di decorrenza delle dimissioni per effettuare specifica comunicazione di cessazione
del rapporto (con modalità telematica).

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 3 del 6 marzo 2008

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