Da oggi in vigore il modulo per le dimissioni volontarie
5 Marzo 2008
Entra oggi in vigore il nuovo modulo per le dimissioni volontarie che il decreto ministeriale 21 gennaio 2008 ha introdotto per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.
Il Ministero del Lavoro, per facilitare la fase di avvio delle nuove procedure, ha emanato la circolare prot. 1692 del 4 marzo 2008 che chiarisce gli aspetti attuativi ed operativi per una
corretta applicazione delle nuove norme.
Il decreto, in particolare, prevede che il lavoratore debba recedere dal contratto mediante una “forma tipica” che deve corrispondere esattamente con il modello informatico avente una
validità di 15 giorni a partire dal giorno di emanazione. In questo modo, infatti, diventa inequivocabile il periodo entro il quale il lavoratore ha manifestato la propria decisione e
viene eliminata la possibilità di far firmare le finte dimissioni in bianco.
Il Ministero, infatti, ha precisato che, se lavoratore presenta la richiesta di dimissioni con modalità diversa rispetto a quella prevista dal decreto, l’atto non ha valore ed il datore
di lavoro deve invitare il lavoratore ad utilizzare il modello informatico. Tuttavia, anche se il lavoratore recede dal contratto in modo informale, i CCNL possono ritenere tale comportamento
un “fatto concludente dal quale possa presumersi la volontà di dimettersi”. Allo stesso modo, anche una prolungata ed ingiustificata assenza dal lavoro può configurarsi come un
“fatto concludente” da cui si può desumere la volontà di recedere dal contratto, ma, se questo si verifica per un lavoratore non subordinato, il datore di lavoro ha l’obbligo di
provare l’effettiva indisponibilità del prestatore d’opera alla ripresa dell’attività lavorativa.
La nuova disciplina delle dimissioni volontarie, inoltre, non si applica agli accordi di risoluzione consensuale bilaterale, al recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova ed
alle “dimissioni per giusta causa” che sono assimilate al licenziamento.
A chi si applica
Il decreto ministeriale 21 gennaio 2008 si applica a tutti coloro che abbiano posto in essere un rapporto di lavoro anche senza scopo di lucro ed in particolare a:
– datori di lavoro privati;
– pubbliche amministrazioni e enti pubblici;
– associazioni;
– Onlus;
– esercenti delle arti e delle professioni;
– società cooperative, per i rapporti di lavoro con i soci-lavoratori
– lavoratori e lavoratrici che prestano attività con vincolo di subordinazione
– prestatori e prestatrici d’opera.
Il decreto, invece, non si applica ai rapporti di lavoro marittimo.
Le tipologie di rapporto di lavoro interessate
Il decreto ministeriale 21 gennaio 2008 interessa le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:
– lavoro subordinato nelle imprese e nelle PA;
– lavoro domestico;
– collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e collaborazione occasionale;
– associazione in partecipazione se caratterizzata dall’apporto di lavoro da parte degli associati (con l’esclusione dei lavoratori iscritti ad albi professionali);
– lavoro tra soci e cooperative.
I soggetti abilitati
Il lavoratore che intenda dimettersi può reperire gratuitamente il modulo informatico presso:
– direzioni regionali e provinciali del lavoro, ispettorati del lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia;
– comuni;
– organizzazioni sindacali;
– patronati.
Il modulo per le dimissioni volontarie
Il modulo è formato da 5 sezioni che identificano il lavoratore, il datore di lavoro, la tipologia di rapporto di lavoro da concludere, le dimissioni e la loro causa, il soggetto
abilitato ed ai dati che marcano il modulo in modo inalterabile.
Ministero del Lavoro, circolare prot. 1692 del 4 marzo 2008
Il Modulo di dimissioni volontarie
Decreto ministeriale 21 gennaio 2008





