Dipendenti pubblici ex combattenti e assimilato: come si determina l'aumento figurativo
6 Marzo 2008
L’Inpdap, con la nota n. 10 del 4 marzo 2008, ha modificato quanto stabilito con la nota n. 9 del 30 gennaio 2006 in materia di benefici spettanti ai dipendenti civili dello Stato ed Enti
pubblici ex combattenti ed assimilati (ex art. 2, legge 336/1970).
L’Istituto ha reso noto che si sono verificate delle anomalie considerevoli nell’attribuzione dell’aumento figurativo della retribuzione secondo le modalità introdotte con la nota 9/2006
e che, pertanto, si è ritenuto opportuno modificarne alcuni aspetti in modo da rispettare maggiormente il dettato normativo.
La legge 336/1970, in particolare, prevede che ai “dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo“, al
“personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado“, ai “magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di
guerra“, alle “vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra“, ai “profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate“,
all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, siano riconosciuti, “ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre
aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio
dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in
prigionia e in internamento“.
L’Inpdap, dunque, ha reso noto che, per riconoscere il predetto aumento figurativo, agirà con le seguenti modalità:
– calcolerà il beneficio corrispondente a 7,5% della retribuzione alla cessazione;
– determinerà l’importo della pensione secondo le regole generali;
– aggiungerà all’importo di pensione calcolato il beneficio sia sulla quota A che sulla quota B.
Chi sia interessato alla rideterminazione di provvedimenti precedenti effettuati secondo modalità diverse può farne richiesta all’Istituto in modo meramente dichiarativo.
Inpdap, nota n. 10 del 4 marzo 2008





