Internet, ADUC: per la Cassazione la censura è legittima
10 Marzo 2009
Firenze – E’ stata depositata la sentenza con cui la Cassazione ha respinto un nostro ricorso contro il sequestro di alcuni messaggi del forum di discussione “Di’ la tua” che, sul nostro
sito Internet, consente ai navigatori di esprimersi liberamente su qualsiasi argomento.
Per la Cassazione (terza sezione penale, sentenza 10535) “i nuovi mezzi di comunicazione e manifestazione del pensiero non possono rientrare nel concetto di stampa” per cui sono equiparabili ad
una bacheca e, a differenza della stampa (dove per la riproduzione e per la responsabilita’ civile e penale ci sono editore e direttore responsabile), l’autorita’ giudiziaria puo’ esercitare un
controllo diretto.
La vicenda parte a novembre del 2006 con il sequestro, a cura della Procura della Repubblica di Catania dopo denuncia dell’associazione “Mater Onlus” di don Fortunato Di Noto, di alcuni forum
sul nostro sito, contestando la violazione dell’articolo 403 del Codice penale (offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). Il sequestro di tutto il forum fu giudicato
poi illegittimo dal tribunale del riesame di Catania, tranne che per nove interventi di tre utenti contro i quali il pubblico ministero aveva ritenuto di dover procedere per vilipendio. Contro
questo avevamo fatto ricorso in Cassazione ed avevamo fatto presentare una interrogazione parlamentare (ad oggi senza risposta).
L’articolo 21 della Costituzione, oltre a ribadire che “La stampa non puo’ essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, recita anche che “Si puo’ procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorita’ giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l’indicazione dei responsabili.” La Carta fondamentale stabilisce cioe’ che il sequestro possa avvenire non nel caso di un reato qualunque, ma di un delitto gia’ previsto dalla legge sulla
stampa. Il delitto di cui all’articolo 403 del Codice penale, con cui la Procura di Catania aveva motivato il sequestro preventivo, non e’ in alcun modo contemplato nella legge sulla stampa.
Pertanto, il sequestro preventivo decretato dal PM Luigi Lombardo ed effettuato dalla Polizia Postale di Firenze era per noi un atto incostituzionale.
Non e’ d’accordo la Cassazione che ha stabilito la legittimita’ della censura per tutto cio’ che non e’ “stampa”. Evidentemente, rispetto alle leggi che disciplinano le liberta’ di espressione
dei cittadini, la stampa gode di una sorta di immunita’ o “via preferenziale”. Un esempio: se il giornalista Tizio scrivesse un pensiero contrario al buon costume su un quotidiano non potrebbe
essere censurato, contrariamente al comune cittadino Caio che manifestasse lo stesso identico pensiero su un forum in Internet. In altre parole, per la Cassazione esistono le liberta’ di serie
A e quelle di serie B. E quelle legate alla libera manifestazione del pensiero individuale di chi non e’ giornalista sono di serie B.




