Inps, disponibili i moduli per la domanda di disoccupazione ordinaria di lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati per crisi aziendale o occupazionale

Inps, disponibili i moduli per la domanda di disoccupazione ordinaria di lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati per crisi aziendale o occupazionale

By Redazione

L’INPS ha reso disponibile il modulo con il quale i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati a causa di crisi aziendali o occupazionali possono presentare domanda di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali o ridotti a partire dal 10 gennaio 2009. La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dall’inizio della sospensione; se viene presentata oltre
tale termine, la prestazione decorre dalla data della domanda. Per le domande gia’ presentate, si procedera’ alla liquidazione della prestazione a partire dall’inizio della sospensione, qualunque
sia la data di presentazione. Nel modulo di domanda il lavoratore deve dichiararsi immediatamente disponibile ad una nuova attivita’ o a seguire un percorso di riqualificazione professionale. In
base alla legge n. 2/2009 sugli interventi a tutela dell’occupazione, per sospensioni riconducibili a crisi aziendali o occupazionali devono intendersi situzioni di mercato o eventi naturali
transitori che determinano mancanza di lavoro: crisi di mercato, provata dall’andamento negativo degli indicatori economico-finanziari, mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti o
ordini, mancanza di materie prime o contrazioni di attivita’ non dipendenti da inadempienze contrattuali dell’azienda o da inerzia del datore di lavoro, sospensioni o contrazioni dell’attivita’
lavorativa in funzione di scelte produttive od organizzative dell’impresa, eventi improvvisi ed incerti, come incendi, calamita’ naturali, condizioni metereologiche incerte, ritardo nei pagamenti
per oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la Pubblica Amministrazione. L’indennita’ puo’ essere corrisposta al massimo per 90 giornate, che non devono necessariamente essere
continuative. Nel caso quindi di sospensioni articolate settimanalmente e’ sufficiente presentare una sola domanda all’atto della sospensione, una sola dichiarazione di disponibilita’ al lavoro o
ad un percorso di riqualificazione professionale da parte del lavoratore e un’unica dichiarazione del datore di lavoro all’INPS circa i motivi della sospensione e i nomi dei lavoratori
interessati. Decade dal diritto all’indennita’ il lavoratore che rifiuta un lavoro congruo o che non rende la dichiarazione di disponibilita’ o rifiuta di partecipare a corsi di riqualificazione
o non li frequenta regolarmente senza adeguata giustificazione.

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