Il 30 giugno scade il termine per presentare all’Inps la domanda per l’indennità spettante ai collaboratori coordinati e continuativi per la perdita del lavoro
15 Giugno 2009
Vanno presentate entro il 30 giugno all’INPS le domande per ottenere l’indennita’ una tantum prevista dalla legge n. 2/2009 a tutela del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi a
progetto quando si verifica la fine del lavoro loro affidato.
Lo comunica l’INPS ricordando che l’indennita’, calcolata in percentuale al reddito percepito l’anno precedente, spetta ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
nei soli casi in cui si verifica l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalla comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro e’ tenuto ad inviare. Insieme alla domanda, i collaboratori devono
rilasciare anche una dichiarazione di immediata disponibilita’ ad un nuovo lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Se il “fine lavoro” si e’ verificato entro il 30 maggio, la
domanda va presentata entro il 30 giugno di quest’anno; se l’evento e’ successivo, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla fine del lavoro.
Per avere diritto all’indennita’, i collaboratori devono aver svolto nell’ultimo rapporto di lavoro la loro attivita’ esclusivamente per un unico committente; devono aver percepito nel
2008 un reddito compreso tra 5.000 e 13.819 euro (minimale di reddito per il 2008); devono aver accreditati a loro favore nella Gestione separata almeno 3 mesi e non piu’ di 10 nel 2008 e almeno
3 mesi nell’anno in corso.
La prestazione consiste nella liquidazione di una indennita’ una tantum pari, per quest’anno, al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008; per gli anni 2010 e 2011, l’indennita’ sara’ pari al
10%.
In base alla legge, il diritto all’indennita’ viene meno nel caso che il collaboratore rifiuti l’offerta di un lavoro congruo o di un percorso di riqualificazione professionale.




