Infortunio sul lavoro : può essere risarcito anche il danno per perdita di “chances”
30 Gennaio 2007
Infortunio sul lavoro : può essere risarcito anche il danno per perdita di “chances”
L’illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona può dar luogo a due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale
per la riduzione della capacità lavorativa specifica; pertanto il giudice è tenuto a verificare se le lesioni accertate, oltre ad incidere sulla salute del soggetto, abbiano anche
ridotto la sua capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 238 del 10 gennaio 2007.
I Fatti
Il Sig. G., assunto con contratto di formazione e lavoro dalla s.n.c. XXX di P. e S., ha subito il 19 aprile 1989 infortunio sul lavoro mentre provvedeva alla pulizia della
macchina di stampa con i rulli in movimento, rimaneva imprigionato con l’avambraccio sinistro nella macchina, da cui derivava schiacciamento della mano e dell’avambraccio medesimo, con gravi
postumi permanenti.
Con ricorso del 27 febbraio 1998 egli ha proposto nei confronti dei sigg. P. e S., in qualità di ex soci ed ex amministratori della società, domanda di danno differenziale,
rispetto a quello indennizzato dall’Inail, chiedendo le seguenti voci di danno: danno biologico per inabilità temporanea, danno biologico per inabilità permanente, danno morale,
danno psichico, danno alla capacità lavorativa specifica e perdita di “chances”, rimborso spese mediche.
Diritto
Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda, escludendo il danno morale. In seguito, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 283/03, ha :
a) riconosciuto la colpa esclusiva del datore di lavoro nella causazione dell’infortuno (perché i microinterruttori che avrebbero dovuto impedire il movimento dei rulli della macchina
tipografica che il lavoratore stava pulendo erano stati disattivati);
b) ritenuto che il danno morale, richiesto per colpa contrattuale ex articolo 2087 c.c., è soggetto alla prescrizione decennale e pertanto nella fattispecie non prescritto;
c) negato il danno per perdita di chances, nonché quello per la perdita di capacità lavorativa specifica, e per il danno biologico di natura psichica.
La stessa Corte d’Appello ha quantificato il danno in ? 91.314,55, di cui ? 11.134,61 per danno biologico relativo alla invalidità temporanea, ? 53.453,29 per danno biologico relativo
alla invalidità permanente e ? 26.726,65 per danno morale.
Inoltre, ha dichiarato la legittimazione passiva degli ex soci ad agire contro la compagnia assicuratrice della società in nome collettivo, ora in liquidazione, ed ha condannato la
Winterthur assicurazioni, chiamata in causa su richiesta del P. e della S. a tenerli indenni dalle conseguenze pecuniarie dell’infortunio, nei limiti del massimale di polizza.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il P. e S..
Si sono costituiti con controricorso incidentale il G. e la Wintertur; Il P. e S. hanno depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
La S.C. con la citata sentenza ha dichiarato infondati i ricorsi di P. e S. e il ricorso della Wintertur ma ha accolto parzialmente il ricorso del G. cassando la sentenza di secondo grado
limitatamente alla parte in cui il giudice ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica.
La Cassazione, tra l’altro, ha ricordato che la ctu ha riconosciuto l’incidenza di postumi sulla capacità lavorativa specifica del 20%, e che a seguito dell’ infortunio il G. è
stato assunto dalla s.p.a. Beretta nella categoria protetta degli invalidi del lavoro. Risultava dunque evidente che egli non avrebbe potuto mai più svolgere l’attività
processionale per la quale aveva inseguito specifica qualificazione e sulla base della quale stava lavorando con contratto di formazione e lavoro.
Conclusioni
La S. C. con questa sentenza ha affermato che il danno derivante dalla perdita di “chances” non è una mera aspettativa di fatto, ma “una entità patrimoniale a sé stante,
economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l’interessato ha l’onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i
presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.
Nel caso di specie la prova della entità del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica era già di per sé presumibile dalla circostanza che
il danneggiato lavorasse con collocamento obbligatorio presso altra ditta.
Matteo Mazzon