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Infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro nelle grandi aziende

By Redazione

Con la sentenza del 12 ottobre 2007, n. 37610, la sezione quarta della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, se in una grande azienda esiste una delega di funzioni in tema di sicurezza,
il datore, in caso di incidenti sul lavoro che configurano responsabilità penali, non può automaticamente ritenersi esonerato da responsabilità in quanto le norme sulla
sicurezza dispongono che chi sta al vertice della catena di comando debba prendere e decisioni più importanti e, soprattutto, i poteri di controllo.
Per la Cassazione è quindi stata confermata, nel caso di specie, la condanna per lesioni colpose aggravate per l’amministratore di un’azienda con oltre cento automezzi per l’infortunio
occorso a due lavoratori che erano stati investiti dopo l’improvvisa rottura del braccio di un’autobetonpompa.

Fatto e diritto
Il datore di lavoro di un’azienda con oltre cento automezzi era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose aggravate a seguito un infortunio sul lavoro in cui erano stati
coinvolti due lavoratori, dipendenti di una società di grosse dimensioni che, mentre all’interno di un cantiere edile aiutavano altri operatori nelle operazioni di getto di calcestruzzo,
venivano investiti e travolti dal secondo tronco del braccio di distribuzione dell’autobetonpompa che si era improvvisamente rotto.
In tale circostanza il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile dell’incidente per aver violato la normativa sugli infortuni del lavoro ed era stato chiamato a risponderne quale
amministratore della società proprietaria del mezzo, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia perché in presenza di quella “cricca” il mezzo non avrebbe dovuto
operare, sia perché era stato omesso il controllo annuale della macchina ed inoltre era stata ritenuta inidonea la “delega di funzioni” per discolpare l’imputato.
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza in primo grado del Tribunale, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui alla contravvenzione comminata per intervenuta
prescrizione e confermava nel resto la sentenza con riferimento al giudizio di responsabilità penale del datore di lavoro stesso.
I giudici del merito accertavano che il suddetto braccio presentava “cricche” sul secondo tronco in prossimità del perno di snodo con il primo tronco.

La difesa del datore di lavoro
Il datore di lavoro contro tale decisione ha ricorso in cassazione adducendo l’erronea l’applicazione da parte dei giudici di merito ai principi in tema di nesso di causalità e
all’erronea interpretazione dell’art. 374, comma 2, del DPR 547/55, poichè i giudici di merito avrebbero fatto riferimento ad un obbligo di revisione annuale dell’autocarro non previsto
dalla norma citata.

La decisione della Cassazione
Per la Corte di Cassazione la delega implicita non esonera il datore dalle responsabilità legate alle scelte aziendali sull’organizzazione delle lavorazioni e ciò ha ancor
più valore in caso di carenze strutturali ed organizzative da parte dell’azienda.
Più in particolare, l’art. 374 ha una portata più ampia di quella attribuita dal lavoratore, in quanto la norma stessa pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di adottare
tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per assicurare e conservare l’efficienza degli impianti di sicurezza, al fine di
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Secondo la Cassazione, dunque, per tali motivi non è dubitabile, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda, l’esatto richiamo alla normativa di prevenzione a fondamento della
colpa specifica dello stesso datore di lavoro.
Per la Cassazione, inoltre, nelle grandi imprese non si può immediatamente individuare nel datore di lavoro o nella più alta carica aziendale il soggetto responsabile della
sicurezza in quanto bisogna invece guardare alla gerarchia delle responsabilità, verificando l’esistenza di un adeguato organigramma (dirigenziale ed esecutivo) che in caso di
funzionamento corretto esonera il vertice aziendale da responsabilità di livello intermedio e finale anche se ciò non esonera il datore di lavoro stesso dalla vigilanza sulla
delega in quanto per legge è proprio il datore di lavoro il garante dell’incolumità dei lavoratori.

Suprema Corte di Cassazione, sezione quarta, sentenza del 12 ottobre 2007, n. 37610
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