Inail, prorogato al 16 agosto il termine per comunicare il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Inail, prorogato al 16 agosto il termine per comunicare il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

By Redazione

E’ stato prorogato al 16 agosto il termine entro il quale tutte le aziende pubbliche e private devono comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS).
Il termine, originariamente fissato al 16 maggio 2009 dal decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e’ stato fatto slittare dal Ministero del Lavoro in
relazione all’evoluzione normativa ancora in atto sulla materia.
In base al Testo Unico, la comunicazione deve essere effettuata annualmente all’INAIL per via telematica, a cura del datore di lavoro o del dirigente appositamente delegato, per ogni singola
azienda o per ciascuna unita’ produttiva in cui l’azienda stessa si articola e deve essere riferita alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il 2009 il termine e’ stabilito al 16 agosto. In caso di violazione dell’obbligo e’ prevista una sanzione pecuniaria di 500 euro. E’ stata analogamente rinviata anche l’entrata in vigore
dell’obbligo, posto sempre dal Testo Unico a carico del datore di lavoro, di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA (per gli infortuni marittimi) i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportano un’assenza superiore ad un giorno. Lo slittamento e’ motivato dal fatto che la comunicazione e’ finalizzata a consentire la costituzione del Sistema Informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) le cui regole di funzionamento dovranno essere definite da un apposito decreto interministeriale, ancora in fase di elaborazione. L’obbligo, la cui
violazione comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro, entrera’ in vigore dopo 6 mesi dall’adozione del decreto. Resta inteso, precisa il Ministero, che rimane pienamente in
vigore l’obbligo di denuncia ai fini assicurativi degli infortuni verificatisi, entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento o, se l’infortunio si verifica
durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l’infortunio.

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