Ifil-Exor: dopo i rinvii a giudizio per aggiotaggio, Adusbef si costituirà parte civile
7 Novembre 2008
Nonostante le sconvolgenti,stupefacenti e machiavelliche dichiarazioni di manager,dirigenti di primo livello e dei soliti banchieri,che avevano giustificato l’equity swap
Ifil-Exor- Merril Lynch, un’operazione illegale, perché “il fine”,ossia la salvezza della Fiat con la quale anche Adusbef aveva espresso
felicitazioni,giustifica i “mezzi” utilizzati,la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti i 5 soggetti chiamati in causa per l’equity swap di Ifil-Exor,
quali Franzo Grande Stevens, Pierluigi Gabetti, Virgilio Marrone e, nella veste di persone giuridiche, Ifil e Giovanni Agnelli spa, Adusbef si costituirà parte civile.
Adusbef che in data 27settembre 2005 inviò un articolato esposto alla Procura della Repubblica di Milano – espropriata dell’inchiesta a favore di Torino nel giugno
2006, quando la Procura Generale della Cassazione accolse la richiesta di trasferimento nel capoluogo piemontese avanzato dai legali della holding di Torino- ricostruendo i passaggi
salienti dell’”affaire convertendo Fiat”, nell’esprimere apprezzamento per la decisione del gup Francesco Moroni, chiederà la costituzione di parte civile
nel processo che si aprirà in Tribunale a Torino il prossimo 26 marzo,per far ristorare i gravissimi danni inferti ai risparmiatori,agli azionisti ed al mercato.
Adusbef nel chiudere la denuncia,così scriveva:… ”Appare di immediata evidenza le condizioni di soggezione in cui è costretto il piccolo risparmiatore che
continua ad essere preda dei grandi speculatori e a non essere in alcun modo tutelato. In questa condizione continua ad apparire beffardo il monito contenuto nell’art. 47 Cost.
che – e bene ribadirlo- testualmente recita: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Per questo si denunciano i fatti suesposti configurando a parere della scrivente, manifestamente illeciti penali, quantomeno sub specie di Art. 2638 C.C. Ostacolo all’esercizio
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, o quantomeno Art. 170-bis TUF (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob),abuso di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato (art. 180 e segg. TUF), aggiotaggio.
L’equity swap permise a Ifil (la finanziaria di casa Agnelli) di conservare il controllo della Fiat nel 2005 alla vigilia del convertendo con le banche. La Procura,sulla scorta di una
relazione della Consob, ha contestato il contenuto dei comunicati diffusi da Torino il 24 agosto 2005 dove si affermava che in quel momento non erano allo studio iniziative o progetti
particolari sul titolo Fiat. Il giudice, dopo cinque ore e mezzo di camera di consiglio, sembra abbia accolto anche le tesi espresse dall’Adusbef nella denuncia,secondo le quali
il testo unico delle leggi finanziarie, TUF punisce chi provoca “una sensibile alterazione dei prezzi”.





