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Giudice di Pace: procedimento monitorio e competenza esclusiva

Giudice di Pace: procedimento monitorio e competenza esclusiva

By Giuseppe

Il 18 giugno presso ERGIFE Palace Hotel, Largo Lorenzo Mossa, a Roma, si è svolto un incontro sulla “Gestione Professionale del Condominio nel contesto sociale ed internazionale” riservato agli iscritti Unai.

Sono intervenuti Rosario Calabrese (Economista e docente universitario), Alejandro Moya (Professore Università Barcellona), Aldo Amoretti (scrittore), Franco Antonio Pinardi (Presidente Tribunale Arbitrale Internazionale).
Qui il suo intervento su proposte per una Giustizia di prossimità al cittadino

IL PROCEDIMENTO MONITORIO
E LA COMPETENZA ESCLUSIVA
DEL GIUDICE DI PACE

I) Premesse. L’efficienza della Giustizia civile e gli investimenti in Italia.

Costituisce ormai punto fermo, anche in ambito europeo, che la crescita economica di un paese è condizionata, tra l’altro, dal funzionamento della giustizia civile.
Una giustizia lenta, con procedure farraginose, come quella italiana ha l’effetto di costituire un limite allo sviluppo delle imprese e, soprattutto, un forte deterrente agli investimenti esteri nel nostro paese.
Uno degli aspetti fondamentali su cui intervenire è il contenzioso civile in materia di recupero dei crediti.
In altri paesi, quali ad esempio quelli di lingua germanica, il procedimento monitorio si svolge in materia estremamente semplificata con la possibilità di rivolgersi ad un’unica autorità, con il semplice deposito di un formulario prestampato, salvo poi in sede di opposizione adire il giudice territorialmente competente, con le procedure ordinarie (vedasi ad esempio in Germania i §§(paragrafo). 688 e ss. del Z.P.O.(Zivil Prozess Ordnung) ed il procedimento ingiuntivo europeo).

Poco comprensibile è per un investitore estero e visto come fonte d’inefficienza, è la frammentazione, tutta italiana, degli Uffici Giudiziari competenti all’emissione di un decreto ingiuntivo.
In particolare non appare giustificata la suddivisione per materia della competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale. Non si vede, infatti, per quale ragione un magistrato sia competente fino ad un certo limite di valore, superato il quale, la competenza passa ad un altro giudice, pur trattandosi della stessa materia. Viene, infatti, ritenuto poco razionale ad esempio che il Giudice di Pace possa conoscere di un credito fino all’importo di 5.000,00 Euro, mentre da 5.000,00 Euro ed un centesimo la competenza passi al Tribunale.
Soprattutto all’estero questa suddivisione è vista come un bizantinismo tutto italiano che non ha altro effetto che ostacolare l’attività delle imprese in fase di recupero dei crediti e dare la percezione della giustizia civile italiana come di un ginepraio da cui è difficile districarsi.

II) La proposta DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE: La competenza PER LA FASE MONITORIA VENGA ATTRIBUITA AL GIUDICE DI PAce.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene pertanto necessario e praticabile uno spostamento della competenza al Giudice di Pace per l’emissione di ingiunzioni di pagamento, senza limiti di competenza per valore, salva la competenza speciale per materia (ad esempio in materia di lavoro e locazioni).

Analogamente a quanto accade ad esempio in Germania, il differente riparto per la competenza per materia rileverebbe in un momento successivo, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, con la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

1) I benefici in termini di efficienza ed efficacia per i Tribunali.
Un primo beneficio immediato è quello di liberare i Tribunali da un numero rilevante di procedimenti.
Un tale spostamento di competenza sarebbe quanto mai necessario in questo momento, soprattutto in vista delle soppressioni delle sedi distaccate dei Tribunali con conseguente accentramento ed aumento del lavoro per i Tribunali Circondariali.
L’‘impatto’ dei fascicoli su tali uffici giudiziari sarebbe notevolmente alleggerito, con vantaggi obiettivi in termini di efficienza ed efficacia dell’azione giudiziaria, qualora si potesse contare sullo spostamento della competenza al Giudice di Pace per l’emissione dei decreti ingiuntivi.

2) La realizzabilità del progetto alla luce del contenzioso attuale degli Uffici del Giudice di Pace.
Gli Uffici del Giudice di Pace in grado di rispondere al carico di lavoro cui verrebbero gravati.
Al momento, soprattutto a seguito della benefica riduzione dei procedimenti in materia di opposizione a sanzioni amministrative (determinato con l’introduzione del contributo unificato), in alcuni uffici il carico di lavoro è sceso del 70%.
Ad oggi la situazione è, infatti, questa: gli Uffici del Tribunale sono gravati di procedimenti, in modo tale da non consentire un rapido svolgimento dei processi, mentre gli Uffici del Giudice di Pace (nati invece per essere di ausilio a tali uffici), lavorano a metà regime, se non ad un quarto delle loro effettive possibilità.
“Forse perché i 2.000.000 di procedimenti hanno fatto fare a qualcuno brutta figura nella comparazione negativa che hanno suscitato” Si pensi che prima del decreto sulle depenalizzazioni entrato in vigore il 6 febbraio scorso, avevamo chiesto a gran voce che le competenze di tali reati fossero assunte dal Giudice di Pace, in primo luogo per non privare i cittadini  di quella difesa necessaria per una convivenza civile anche alla luce del crescente fenomeno dell’immigrazione a cui, guarda caso, tali reati potrebbe in maggior parte interessare, in secondo luogo perché le cause civili che si andranno a generare per la difesa dei propri diritti violati ingolferanno nuovamente i Tribunali.

3) Le ragioni sistematiche per l’attribuzione al Giudice di Pace della competenza in via esclusiva della cognizione in fase monitoria.
E’ importante inoltre considerare la necessità di rendere operativi i Tribunali ordinari proprio in vista del “Tribunale delle imprese” istituito con Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 [testo coordinato con DL 24.1.2012 n.1 (conv.con modifiche con L.24.3.2012 n. 27)].
Alla luce di tali provvedimenti legislativi è necessario avere una diversa visione della suddivisione delle competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale, non più basata sul principio della competenza per valore, bensì per materia.
Proprio in considerazione della vocazione territoriale del Giudice di Pace questi dovrà occuparsi delle materie che più interessano i cittadini, quali, il condominio, i crediti delle famiglie e delle piccole imprenditorialità (fino ad Euro 30.000,00) e di tutte quelle procedure che in altri stati non sono di competenza del Tribunale, quali ad esempio il procedimento monitorio ed il procedimento di esecuzione mobiliare.
Una simile ripartizione di competenza consentirebbe un recupero di efficienza dovuto ad una maggiore specializzazione per materia con il risultato di rendere il Tribunale operativo per le questioni di diritto commerciale, che investono le imprese ed i crediti di elevata rilevanza economica ed il Giudice di Pace specializzato su quelle materie più propriamente di diritto civile e per quei procedimenti che si caratterizzano per un più pregnante aspetto amministrativo, rispetto a quello giudiziario (ad esempio le esecuzioni mobiliari).

4) La mediazione e l’arbitrato.
Per finire, giusto anche considerare gli strumenti deflattivi dei contenziosi giudiziari la mediazione e l’arbitrato.
Alla luce delle numerose modifiche intervenute ma, soprattutto, in virtù dell’espressa volontà europea in merito, si auspica un maggior rigore perché se è vero che la mediazione, nei casi di legge previsti, è obbligatoria, oneroso deve anche essere il carico di coloro che non aderiscono o che soccombono alla mediazione stessa, e decorosamente retribuita deve essere la gestione di chi svolge opera di mediazione.
Anche l’arbitrato rientra nella succitata volontà europea, ma non è normato debitamente e, soprattutto, non vi è alcun legame effettivo con il Ministero della Giustizia tanto, che dai più non è considerato o sottostimato.
Anche se una apposita commissione sta studiando come rendere l’arbitrato più autorevole, ad oggi le uniche esperienze minimamente sufficienti sono quelle messe in pratica dai singoli ordini professionali, da alcune associazione di categoria e dalle camere di commercio.
Credo che lo scarso successo sia dovuto al fatto che tali organismi sono composti dai rappresentanti degli ordini o associazioni e sono rivolti, come servizio, esclusivamente all’interno ovvero verso i propri iscritti.
L’esperienza di chi vi parla invece, ha fatto sì che venisse costituito un Tribunale arbitrale detto per l’Impresa il Lavoro e lo Sport, con sedi in ogni provincia d’Italia,  rivolto a tutti coloro che intendono, con la modifica della clausola penale prevista nei contratti, adire a questo strumento di giustizia privata, che ricordo però essere equiparato al giudizio di primo grado, ovvero quello del Tribunale, a cui, come in ogni giudizio ordinario di primo grado, può essere opposto ricorso in corte d’Appello.
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Differenza sostanziale, rispetto a tutte le esperienze simili presenti nel nostro paese, che l’arbitro, ovvero chi dovrà giudicare sulla lite, vien scelto da un comitato di giudici tributari e di pace, da me presidente, che in assoluta terzietà e indipendenza dalle parti, lo sceglie in base alle maggiori competenze verificate sulla base della lite che deve dirimere. Quindi terzietà, ma anche assoluta capacità e competenza nel giudizio. Inoltre, il lodo o sentenza, viene espresso nei sei mesi successivi alla verifica del contenzioso, ovvero alla comunicazione che la parte interessata fa alla segreteria del tribunale. Per cui terzietà, lo ripeto, competenza e velocità.
Si pensi ad esempio, che il sottoscritto ha suggerito ed ottentuo, con dovuta delibera poi unanime in sede assembleare, che per ovviare al fenomeno dei lavori mal eseguiti e alla difficoltà di farne pagare i danni ai responsabili per la cattiva esecuzione, in ogni contratto condominiale per forniture di servizi e prestazione fosse inserita la clausola arbitrale che deferisce la lite al Tribunale Arbitrale, in questo caso con ovvia mia astensione.
Fare buona giustizia si può e si deve perché, come detto in premessa, la crescita economica di un paese è condizionata, tra l’altro, dal funzionamento della giustizia civile e io aggiungo che il funzionamento della giustizia è basilare fonte di garanzie per la libertà di noi cittadini

Cav. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale
Confederazione Giudici di Pace
Presidente del Tribunale Arbitrale
per l’Impresa il Lavoro e lo Sport.

 

Redazione Newsfood.com

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