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Futuro solo telematico per le comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro

By Redazione

Come ormai noto, dal combinato disposto dei commi 1180 e 1181 della Legge Finanziaria, dal 1° gennaio 2007, tutti i datori di lavoro, privati e pubblici, senza alcuna esclusione settoriale,
sono obbligati a comunicare al Centro per l’impiego competente : l’instaurazione di tutte le tipologie di rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, le variazioni del rapporto di lavoro,
entro 5 giorni e la cessazione del rapporto di lavoro, entro 5 giorni. Queste comunicazioni possono essere effettuate tramite, raccomandata a/r, consegna diretta allo sportello del servizio
competente, servizi telematici quali il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio
competente.
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le cui disposizioni si applicano ai commi citati, che sancisce di fatto la
fine delle comunicazioni al Centro per L’impiego effettuate mediante moduli cartacei.
Infatti, questa disposizione abroga il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 Dicembre 1995, concernente l’adozione del modello C/ASS e il decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 1° settembre 1999, concernente l’adozione del modulo denominato “Modello Unificato – Temp”.

In sostituzione della precedente modulistica opereranno quattro moduli :
– Unificato-Lav, per le comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro (assunzioni, variazioni, cessazioni ecc.);
– Unificato-Somm, per le comunicazioni suddette dovute dalle agenzie di somministrazione lavoro;
– Unificato VARDatori, per la comunicazione delle variazioni della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o di ramo di essa;
– Unificato Urg, per le comunicazioni d’urgenza.

Inoltre, le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro saranno valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali. In particolare non dovranno essere più presentate :
– la Dna all’Inail;
– la comunicazione all’Inps dei datori di lavoro agricoli;
– la comunicazione alla Prefettura dell’assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti gli extracomunitari;
– ogni altra denuncia nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i soggetti obbligati saranno comunque tenuti ad effettuare una
comunicazione sintetica d’urgenza, utilizzando il modulo “Unificato Urg” ad un fax service messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dalle Regioni; resta fermo
l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.
Tuttavia, al fine di consentire l’adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati,
l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. In questo periodo transitorio sarà possibile effettuare tali
comunicazioni sia telematicamente sia utilizzando i moduli cartacei.
Per ciò che concerne la comunicazione di instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse,
purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.
Infine, è previsto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblichi sul proprio sito telematico www.lavoro.gov.it
l’elenco dei servizi informatici.

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