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Etichettatura alimentare, Regolamento 1169/11: a che punto siamo?

Etichettatura alimentare, Regolamento 1169/11: a che punto siamo?

By Giuseppe

Milano, 27 marzo, 2015

Regolamento 1169/11: a che punto siamo?

Malgrado il testo del regolamento sia noto da alcuni anni (è stato pubblicato nel novembre del 2011) i dubbi sulla sua applicazione continuano.
In primis possiamo ricordare i problemi di “coabitazione” col decreto legislativo 109/92 che, prima dell’applicazione del regolamento, governava la gestione delle etichette.
E’ pur vero che molti aspetti del vecchio decreto possono essere considerati integralmente decaduti, in quanto soppiantati dal regolamento, ma ve ne sono altri dei quali il regolamento non tratta.
Di questi ultimi si stanno occupando, da tempo, i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico: il risultato dovrebbe essere un DPCM “recante modifiche al Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 … a seguito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1169…”.
Il lavoro è tutt’altro che semplice e, a tutt’oggi, siamo ancora a livello di bozze (vedi allegato).

Altro tema “caldo” che sta continuando a tormentare una vasta categoria di operatori del settore,è quello degli allergeni.
In sintesi si tratta di questo.
I responsabili della somministrazione di alimenti nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, esercizi di catering)  hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie.
Il punto è: come?
Oralmente? In forma scritta?
Così riassume la situazione l’avvocato Dongo:

“L’informazione deve rispettare due cose:
– la notizia deve venire specificamente riferita a ciascun prodotto esposto in vendita, in modo tale che il consumatore sensibile sia in grado di comprendere quale alimento, tra quelli in vendita, risponde alle sue esigenze. Ciò comporta l’illegittimità del “cartello unico” come si usa per i prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria, gastronomia;
– il livello di specificazione deve venire riferito ai singoli ingredienti allergenici identificati nelle normative. Non ci si  può riferire al “glutine” o ai “cereali contenenti glutine”, ma ai singoli cereali, non si cita la “frutta secca con guscio”, ma le singole specie tassativamente definite (tra le quali figurano ad esempio le mandorle, ma non i pinoli).”

Dopo una serie di discussioni, il Ministero della Salute ha emesso una circolare (allegata) che, forse, aiuterà a risolvere i dubbi.
Come sempre, tutto dipenderà dalla corretta applicazione e dagli opportuni controlli.

Allegati

Regolamento 1169/11
Bozza DCPM decr. to leg.vo 109/92
Circolare Allergeni

 

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

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